COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 7 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla U.S. SANTHIA’ CALCIO in riferimento alla gara CE.VER.SA.MA BIELLA – SANTHIA’ disputatasi il 26/01/08 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 7 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla U.S. SANTHIA’ CALCIO in riferimento alla gara CE.VER.SA.MA BIELLA – SANTHIA’ disputatasi il 26/01/08 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone C All’esito della gara CE.VER.SA.MA BIELLA – SANTHIA’ CALCIO, disputatasi il 26/01/08 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale – Girone C e terminata con il risultato di parità per 0 – 0, la U.S. SANTHIA’ CALCIO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore ZAMARCO Daniele in posizione irregolare, in quanto, in qualità di cittadino tedesco, non avrebbe potuto ottenere un regolare tesseramento perché non residente da almeno dodici mesi nella provincia di appartenenza della compagine per cui dovrebbe essere tesserato o in provincia attigua. La Commissione disciplinare territoriale, • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la U.S. SANTHIA’ CALCIO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della CER.VE.SA.MA BIELLA, del calciatore ZAMARCO Daniele, perché tesserato irregolarmente ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; • rilevato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta tesserato fin dal 13/09/2006 dall’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., per conto del Comitato Trentino Alto Adige, come cittadino italiano (Status 3) in favore della Società FERSINA A.S.D. e da quest’ultima trasferito in prestito con regolare lista di trasferimento in data 08/09/07 alla Società CER.VE.SA.MA BIELLA; DELIBERA 1) di respingere il reclamo di che trattasi; 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di parità per 0 a 0 acquisito sul campo; 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 (centotrenta) che deve essere addebitata alla U.S. SANTHIA’ CALCIO perché non versata.
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