COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della POLISPORTIVA COMOLLO AURORA NOVI avverso la posizione del giocatore Ronzat Alessandro, schierato dalla U.S.D. MONFERRATO in occasione della gara COMOLLO AURORA NOVI – MONFERRATO del 27.1.2008, valida per il Campionato di Promozione – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della POLISPORTIVA COMOLLO AURORA NOVI avverso la posizione del giocatore Ronzat Alessandro, schierato dalla U.S.D. MONFERRATO in occasione della gara COMOLLO AURORA NOVI - MONFERRATO del 27.1.2008, valida per il Campionato di Promozione - Girone D Con il reclamo in oggetto la Pol. COMOLLO AURORA NOVI lamenta l’utilizzo illegittimo da parte della società Monferrato del giocatore Ronzat Alessandro, affermando che il medesimo, squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara indicata in epigrafe, in quanto immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 30 del 24.1.2008, sul quale risultava trascritto il provvedimento sanzionatorio a titolo di errata corrige della mancata indicazione della squalifica sul Comunicato ufficiale n. 27 del 10.1.2008. Le doglianze della Società reclamante sono infondate. La Commissione Disciplinare, effettuate le verifiche del caso, ha infatti potuto accertare come codesta Federazione, avvedutasi dalla mancata pubblicazione della squalifica comminata al sig. Ronzat sul Comunicato Ufficiale n. 27, avesse informato in data 17.1.2008 a mezzo fax la società Monferrato dell’involontaria omissione, preannunciando che sul primo Comunicato Ufficiale successivo (e quindi sul C.U. n. 30 del 24.1.2008) sarebbe stata pubblicata una errata corrige del Comunicato Ufficiale n.27 con la trascrizione del provvedimento sanzionatorio in questione. Nel caso di specie gli effetti del Comunicato Ufficiale n. 30 del 24.1.2008, per quanto attiene alla posizione della Società MONFERRATO, retroagiscono quindi alla data del 17.1.2008, allorquando la stessa è venuta a conoscenza dell’errata corrige relativa al Comunicato Ufficiale n. 27. In totale buona fede pertanto la società Monferrato non ha utilizzato, come codesta Commissione Disciplinare ha potuto accertare, il giocatore Ronzat Alessandro nella gara del 20.1.2008 contro la Società MARENTINESE, in quanto prima gara ufficiale successiva al 17.1.2008; la U.S.D. MONFERRATO ha quindi schierato tale giocatore nella gara indicata in epigrafe senza commettere violazione alcuna. Nonostante la reiezione del reclamo, la particolarità del caso consente di non addebitare alla Società COMOLLO AURORA NOVI la relativa tassa. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della POLISPORTIVA COMOLLO AURORA NOVI, convalidando il risultato della gara COMOLLO AURORA NOVI - MONFERRATO maturato sul terreno di gioco con il punteggio di 1 a 3; nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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