COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla F.C.D. VALLE DEL LYS in riferimento alla gara AYMAVILLES GRESSAN – VALLE DEL LYS disputatasi il 27/01/2008 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla F.C.D. VALLE DEL LYS in riferimento alla gara AYMAVILLES GRESSAN – VALLE DEL LYS disputatasi il 27/01/2008 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria - Girone C All’esito della gara del Girone C del Campionato di Prima Categoria AYMAVILLES GRESSAN – VALLE DEL LYS, disputatasi il 27/01/08 e terminata con il risultato di 2 a 1 a favore dell’ AYMAVILLES GRESSAN, la F.C.D. VALLE DEL LYS proponeva rituale e tempestivo reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore CORVO Gabriele in posizione irregolare, in quanto tesserato per altra Società. La COMMISSIONE Disciplinare Territoriale: • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la F.C.D. VALLE DEL LYS ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società AYMAVILLES GRESSAN, del calciatore CORVO Gabriele, perché non regolarmente tesserato ed ha inteso, quindi, reclamare avverso la regolarità della gara suddetta, richiedendo esplicitamente l’assegnazione della vittoria a tavolino; • osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il giocatore CORVO Gabriele risulta tesserato per la U.S.D. REAL VALLEE 2006 dalla data del 29/09/07 ; • ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato sia stato utilizzato senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 17, n° 5, lett. a del Codice di G.S.; DELIBERA 1. di infliggere alla Società AYMAVILLES GRESSAN la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150; 2. di squalificare il giocatore CORVO Gabriele per una giornata di gara; 3. di inibire il Sig. FOGLIA Giorgio, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della società AYMAVILLES GRESSAN, fino al 30/04/2008; 4. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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