COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BUONAGURO LEONARDO in occasione dell’incontro F.C.D. BICOCCA – A.S.D EUROSPORTMANAGER disputato in data 3/02/2008, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Novara

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BUONAGURO LEONARDO in occasione dell’incontro F.C.D. BICOCCA - A.S.D EUROSPORTMANAGER disputato in data 3/02/2008, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Novara In seguito alla disputa della gara indicata in oggetto l’A.S.D EUROSPORTMANAGER ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare, rilevando la posizione irregolare del giocatore BUONAGURO Leonardo, schierato in campo dalla squadra avversaria nonostante non avesse mai scontato la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione IV infr. allo stesso comminata, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 20/12/07 della Delegazione Provinciale di Novara. A tal fine il ricorrente evidenzia che poiché la prima giornata di campionato disputata successivamente alla pubblicazione del Comunicato ufficiale citato fu quella del 3/02/08, il giocatore avversario non avrebbe dovuto essere schierato in campo, contrariamente a quanto accaduto ed attestato dalla distinta dei giocatori dell’ F.C.D. BICOCCA relativa all’incontro in questione. In relazione al reclamo all’oggetto la Delegazione Provinciale di Novara inviava a questa Commissione Disciplinare una breve nota, nella quale si afferma che il giocatore in questione, la cui imminente squalifica per recidiva in ammonizione era data per scontata dai dirigenti della società BICOCCA, venne preventivamente tenuto a riposo in occasione dell’incontro disputato dalla propria squadra il 16 dicembre 2007 al fine di fargli scontare la squalifica. Rilevato che la mancata partecipazione ad una gara in mancanza di una comunicazione contenuta su un Comunicato ufficiale con la quale vengono inflitti uno o più turni di squalifica non costituisce di per sé la prova di una volontà adesiva a tale provvedimento, potendo essere anche giustificata da altre ragioni, come ad esempio un infortunio o un impegno extra calcistico, è palese l’errore in cui sono incorsi i dirigenti della società BICOCCA nel ritenere la squalifica del sig. BUONAGURO scontata mediante la mancata partecipazione all’incontro del 16/12/07. Come è noto, infatti, al fine di garantire la verifica della corretta esecuzione delle sanzioni disciplinari da parte dei tesserati, fatti salvi i casi di espulsione diretta dal campo, i provvedimenti disciplinari acquistano efficacia esclusivamente solo in seguito alla loro pubblicazione sul comunicato ufficiale, sicché la squalifica in questione non può ritenersi scontata in virtù della mancata partecipazione del giocatore alla gara del 16/12/07, atteso che tale gara precedette la pubblicazione del Comunicato sul quale venne riportata la sanzione de qua. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D EUROSPORTMANAGER in relazione alla posizione irregolare del giocatore BUONAGURO Leonardo, con riferimento all’incontro F.C.D. BICOCCA - A.S.D. EUROSPORTMANAGER disputato il 3/02/08 e per l’effetto dispone: - l’omologazione della gara di cui all’oggetto con il presente risultato: F.C.D. BICOCCA - A.S.D. EUROSPORTMANAGER 0-3 - l’inibizione sino al 2/05/2008 del sig. BUONAGURO Sabato, dirigente accompagnatore dell’F.C.D. BICOCCA; - di infliggere al sig. BUONAGURO Leonardo un turno ulteriore di squalifica; - l’applicazione dell’ammenda di € 150 a carico dell’ F.C.D. BICOCCA. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo stante l’accoglimento del reclamo.
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