COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 21 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società SANMAURIZIESE in riferimento ad errore arbitrale nella gara BRIGA – SANMAURIZIESE del 3.02.2008 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35
del 21 Febbraio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo della Società SANMAURIZIESE in riferimento ad errore arbitrale nella gara BRIGA – SANMAURIZIESE del 3.02.2008 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone A
La Società SANMAURIZIESE segnala l’errata indicazione delle ammonizioni da parte del direttore di gara.
Lamenta in particolare che nel rapporto di gara sarebbero state segnate a carico del giocatore CARAMELLA Jacopo (maglia n.2) (peraltro non espulso) due ammonizioni anziché una sola e nessuna al giocatore capitano GATTONI Gabriele (maglia n.5) anziché una.
In realtà, nel rapporto di gara le sanzioni a carico dei giocatori sono correttamente segnate come indicato dalla stessa società ovvero una ammonizione al giocatore CARAMELLA Jacopo ed una ammonizione al giocatore capitano GATTONI Gabriele.
Vi è stato invece un errore nella compilazione del promemoria che l’arbitro ha consegnato, a fine gara, alla società dove, effettivamente, sono state segnate due ammonizioni per il giocatore con numero di maglia 2 (CARAMELLA Jacopo) e nessuna per il giocatore con numero di maglia 5 (GATTONI Gabriele).
Tale promemoria non ha, però, valore di atto di gara e quindi alcuna conseguenza patirà la società SANMAURIZIESE nella corretta imputazione delle ammonizioni ai propri giocatori.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera il non luogo a provvedere.
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