COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 21 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società GATTINARA in relazione alla posizione irregolare del calciatore VIANELLO Mattia schierato dalla Società STRESA SPORTIVA nella gara del 02/02/08 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35
del 21 Febbraio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della Società GATTINARA in relazione alla posizione irregolare del calciatore VIANELLO Mattia schierato dalla Società STRESA SPORTIVA nella gara del 02/02/08 - Campionato Juniores Regionale
Con ricorso inviato in data 05/02/08 la Società GATTINARA ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore VIANELLO Mattia, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato, nella gara in oggetto, dalla società STRESA se pur squalificato per recidiva in ammonizione come da C.U. n. 32 del 31/01/2008.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Dall’esame della documentazione in atti il ricorso appare fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, che il giocatore abbia preso effettivamente parte all’incontro se pur squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato prima dell’effettuazione della gara.
All’esito del predetto accertamento, la Commissione Disciplinare delibera, pertanto, di infliggere alla Società STRESA SPORTIVA la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato
STRESA SPORTIVA – GATTINARA 0 – 3
Delibera, inoltre:
- la squalifica del giocatore VIANELLO Mattia per una ulteriore giornata;
- l’inibizione fino al 15 maggio 2008 del dirigente accompagnatore sig. GUIDA Raffaele.
- l’ammenda a carico della Società STRESA SPORTIVA di Euro 150,00
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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