COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 21 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e) Ricorso della Società SORDOPARLANTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 3112008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara METAMEDIALE ARTE – SORDOPARLANTI disputata in data 2112008, Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35
del 21 Febbraio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso della Società SORDOPARLANTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 3112008 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara METAMEDIALE ARTE – SORDOPARLANTI disputata in data 2112008, Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque
Con ricorso inviato in data 722008 la Società SORDOPARLANTI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto ad entrambe le squadre le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda per € 50 e ne chiede l’annullamento per la parte che la riguarda.
La Società ricorrente, sostiene che la causa degli incresciosi fatti accaduti deve essere attribuita al comportamento provocatorio e antisportivo degli avversari che hanno “etichettato” i giocatori della SORDOPARLANTI con lo sgradevole epiteto di “handicappati”.
Trattandosi di reclamo che potrebbe influire sul risultato, è stata regolarmente inviata copia alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’11 7).
Nel caso di specie, effettivamente il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che l’indecorosa rissa descritta è scaturita dalla contestazione, mossa da un giocatore della SORDOPARLANTI ad un avversario, di averlo apostrofato con il termine “handicappato”.
Tuttavia, la degenerazione del pur incivile fatto in una scazzottata generale, non consente di attribuirne la responsabilità ad uno solo dei due gruppi contrapposti.
Nel clima descritto, assolutamente corretta è stata la decisione di sospendere la gara ed altrettanto quella di ritenere responsabili entrambe le Società per l’incapacità di educare i propri giocatori al controllo dei propri impulsi.
Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. d) nuovo C.G.S. (in vigore dall’17 7) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: l’ammenda non superiore a “€ 150 per le società partecipanti ai campionati ….provinciali e regionali di calcio a cinque”.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società SORDOPARLANTI dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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