COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 21 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Giuseppe Gentile (all’epoca dei fatti e attualmente presidente AC CASTELLETTESE), Giovanna Garbieri (all’epoca dei fatti e attualmente presidente GC SOCCER BOYS) e Cristiano Donato (all’epoca dei fatti e attualmente presidente ASD ARONA G.OL.IN.PAR) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF e delle Società AC CASTELLETTESE, GS SOCCER BOYS e ASD ARONA G.OL.IN.PAR per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1367/809pf06-07/sp/en del 26.11.2007)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 21 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Giuseppe Gentile (all’epoca dei fatti e attualmente presidente AC CASTELLETTESE), Giovanna Garbieri (all’epoca dei fatti e attualmente presidente GC SOCCER BOYS) e Cristiano Donato (all’epoca dei fatti e attualmente presidente ASD ARONA G.OL.IN.PAR) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF e delle Società AC CASTELLETTESE, GS SOCCER BOYS e ASD ARONA G.OL.IN.PAR per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1367/809pf06-07/sp/en del 26.11.2007) Letti gli atti e le memorie difensive; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Leonardo Spagnoletti; OSSERVA Con atto del 29.11.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Gentile, la Sig.ra Giovanna Garbieri ed il Sig. Cristiano Donato per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS anche in relazione agli artt. 35 del Settore Tecnico e 38 NOIF e la Società AC Castellettese, la Società GS Soccer Boys e la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., per la violazione dell’art. 2, co. 4, CGS, oggi art. 4, co. 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione dell’8.2.2008, alla quale i deferiti, sebbene ritualmente convocati, sono rimasti assenti, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Giuseppe Gentile la inibizione per mesi 3 (tre), per la Sig.ra Giovanna Garbieri la inibizione per mesi 6 (sei) e per il Sig. Cristiano Donato la inibizione per mesi 9 (nove), e, per la Società AC Castellettese, l’ammenda di € 500,00, per la Società GS Soccer Boys, l’ammenda di € 1,000,00, e per la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., l’ammenda di € 2.000,00. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Fermo restando il precetto di cui all’art. 35 del Settore Tecnico, speculare all’art. 1, co. 1, CGS, l’art. 38 NOIF impone ai tecnici di chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Dall’esame della documentazione in atti e delle prove raccolte emerge, inequivocabilmente, che i Sigg.ri Alfonso Pagliuca e Sergio Ferraro, nel corso della stagione sportiva 2006/2007 hanno assunto, di fatto, la conduzione tecnica delle squadre del settore giovanile della AC Castellettese e della ASD Arona G.OL.IN.PAR ed il solo Ferraro anche quella della GS Soccer Boys. Pertanto, appurata la responsabilità dei deferiti per le violazioni agli stessi ascritte, ciò che rileva, ai fini della quantificazione delle sanzioni infliggende, è la natura delle condotte contestate. La volontaria e protratta inosservanza della normativa di settore fa sorgere la responsabilità dei Presidenti deferiti e quella, conseguenziale, delle Società dagli stessi presiedute, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Giuseppe Gentile, alla Sig.ra Giovanna Garbieri ed al Sig. Cristiano Donato la inibizione sino al 30.6.2008 ed alla Società AC Castellettese, alla Società GS Soccer Boys ed alla Società ASD Arona G.OL.IN.PAR. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
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