COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 6 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BARGE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAGLIO-BARGE DEL 16.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 25 del 20.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 32 del 31.1.2008 – Campionato 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 6 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BARGE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAGLIO-BARGE DEL 16.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 25 del 20.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 32 del 31.1.2008 – Campionato 1^ Categoria) Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Barge Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Piemonte V.A. che ha inflitto, a carico della stessa la perdita della gara Caraglio-Barge per 3-0 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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