COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 13 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo dell’allenatore Gianluca VECCHIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.34 del 14.2.2008 del Comitato Regionale in riferimento alla gara GALLIATE – OLMIPIA NOVARA del 10.02.2008 valida per il Campionato di I categoria – Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 13 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo dell’allenatore Gianluca VECCHIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.34 del 14.2.2008 del Comitato Regionale in riferimento alla gara GALLIATE – OLMIPIA NOVARA del 10.02.2008 valida per il Campionato di I categoria – Girone B. Il reclamo in oggetto con il quale Gianluca VECCHIO, allenatore della società OLIMPIA NOVARA, reclama in proprio avverso la decisione del G.S. che squalificava il medesimo ed il dirigente BOMBACI Nunzio sino a tutto il 15 marzo 2008 deve essere dichiarato inammissibile, relativamente alla squalifica del dirigente perché l’allenatore in questione non ha titolo per ricorrere, relativamente alla propria squalifica in quanto non ha allegato la tassa di reclamo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto.
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