COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società BORGO SAN PIETRO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 21.02.2008 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BORGO SAN PIETRO – BARRACUDA del 17.02.2008 valida per il Campionato di II categoria – Girone L

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società BORGO SAN PIETRO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 21.02.2008 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BORGO SAN PIETRO – BARRACUDA del 17.02.2008 valida per il Campionato di II categoria – Girone L Con il reclamo in oggetto la ricorrente non impugna tutte le decisioni che il G.S. ha adottato relativamente alla gara in questione, ma si limita a ricorrere avverso la squalifica inflitta al giocatore, capitano, Marco ORLANDO (squalifica sino al 17.2.2009) ed al Presidente Ercole ARGIRO’ (inibizione sino al 17.2.2013).Il materiale istruttorio in atti, costituito da rapporto arbitrale, supplemento e rapporto dell’Osservatore arbitrale, è stato completato dall’audizione della ricorrente che ha chiesto di essere sentita.All’esito dell’istruttoria si deve concludere per la riduzione di entrambe le squalifiche anche se per ragioni diverse. Con riferimento alla posizione del giocatore, Marco ORLANDO, si deve osservare che le condotte per le quali il G.S. lo ha sanzionato con la squalifica in questione, non hanno trovato totale conferma negli atti di gara. In particolare, l’Osservatore arbitrale, che ha assistito a tutta la vicenda dal momento della espulsione del giocatore ORLANDO in poi, non riferisce di alcun incitamento da parte di quest’ultimo ai suoi compagni a partecipare all’aggressione che il direttore di gara stava subendo dal Presidente ARGIRO’, né di un invito ai medesimi a dare una lezione all’arbitro. Rimane invece confermata la prima parte della sua condotta, ovvero la reazione minacciosa ed aggressiva al momento dell’ammonizione ed il successivo tentativo di impedire all’arbitro di notificargli l’espulsione afferrandolo per un braccio. Peraltro, per tale comportamento, appare più adeguata una sanzione pari a otto giornate di squalifica, aumentate sino a dodici, trattandosi del capitano. Relativamente, invece, al Presidente Ercole ARGIRO’, non vi sono dubbi su quanto contestatogli. Il punto da affrontare è relativo all’entità della sanzione inflitta ovvero se essa sia adeguata al caso di specie.Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.Relativamente ai criteri oggettivi, questa Commissione ha modulato le sanzioni in ragione del luogo del fatto (fuori o dentro il terreno di gioco, durante l’incontro o no), della condotta tenuta (danneggiamento a cose, offese, minacce, aggressioni fisiche) e, nell’ambito delle aggressioni fisiche, in ragione del danno effettivamente arrecato ed accertato documentalmente, distinguendo così tra semplici percosse e lesioni (che si hanno in presenza di malattia certificata). All’interno delle lesioni, si è ulteriormente distinto a seconda della loro gravità, ancorandola alla durata della malattia certificata.Si è inoltre ritenuto di tenere conto del caso in cui il fatto sia commesso avvalendosi di strumenti di offesa e del caso in cui a seguito del fatto, l’incontro sia stato sospeso, prevedendo, per tali eventualità, un aumento delle sanzioni sino ad un terzo della sanzione base (ipotesi aggravanti comuni).Con riferimento invece ai criteri soggettivi, si è deciso di punire molto più severamente i fatti commessi in danno dell’arbitro, dei suoi assistenti ovvero del commissario di campo, rispetto a quelli in danno degli altri tesserati. Inoltre, si è ritenuto di prevedere un aumento delle sanzioni se trattasi di fatti commessi da capitano, allenatore, dirigente (in tal caso aumento della sanzione sino ad un terzo, aggravante comune) e una riduzione, invece, se si è provveduto al risarcimento del danno arrecato ovvero si tenuto un comportamento resipiscente (riduzione sino ad un terzo della sanzione, attenuanti comuni).Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie non si può che ridurre la sanzione inflitta al dirigente ARGIRO’ Ercole.Sulla base del criterio oggettivo, la condotta, di per sé gravissima ed ingiustificabile, di cui si è reso responsabile è qualificabile come lesione lievissima (malattia accertata documentalmente pari a giorni tre), verso l’arbitro in occasione della gara.Per tale fatto devesi applicare il massimo della sanzione (il massimo è giustificato dalle modalità con le quali l’ARGIRO’ ha aggredito l’arbitro) pari ad anni uno e mesi sei di inibizione; tale sanzione va aumentata di un terzo (il massimo) per il fatto che trattasi del Presidente della società: inibizione per 24 mesi; ulteriormente aumentata di un terzo (nuovamente il massimo) perché a causa di tale fatto l’incontro è stato sospeso: inibizione per 32 mesi; definitivamente ridotta di otto mesi (non il massimo) per l’effettiva resipiscenza dimostrata dall’ARGIRO’che, tra l’altro, in sede di audizione personale, manifestava sincera vergogna per l’accaduto lasciandosi andare a lacrime di vero pentimento: inibizione per anni due.P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 21.02.2008 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BORGO SAN PIETRO – BARRACUDA del 17.02.2008 valida per il Campionato di II categoria – Girone L, delibera di ridurre le sanzioni inflitte al giocatore Marco ORLANDO ed al dirigente Ercole ARGIRO’ nei seguenti termini:squalifica per dodici giornate del giocatore Marco ORLANDO; inibizione per anni due del dirigente Ercole ARGIRO’. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo con riferimento al presente grado di giudizio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it