COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della POLISPORTIVA CASTELNUOVO BELBO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n. 29 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 14/02/2008, con riferimento al provvedimento disciplinare dallo stesso adottato in relazione alla gara CASTELNUOVO BELBO – SAREZZANO, disputata in data 10/01/2008 nell’ambito del Campionato di Terza categoria, Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della POLISPORTIVA CASTELNUOVO BELBO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n. 29 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 14/02/2008, con riferimento al provvedimento disciplinare dallo stesso adottato in relazione alla gara CASTELNUOVO BELBO – SAREZZANO, disputata in data 10/01/2008 nell’ambito del Campionato di Terza categoria, Girone B La Polisportiva CASTELNUOVO BELBO ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare con riferimento alle sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda e delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo, in seguito alla sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro a causa dell’aggressione verbale e fisica dallo stesso subita al 41° minuto del primo tempo da parte dei giocatori del CASTELNUOVO BELBO.Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare parzialmente il provvedimento del Giudice Sportivo in relazione all’ammenda comminata nei confronti della ricorrente ed a revocare la sospensione del capitano ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S., confermando integralmente tutte le altre sanzioni dallo stesso inflitte, per le ragioni di seguito evidenziate.La puntuale descrizione dei fatti occorsi in occasione dell’incontro citato in epigrafe è contenuta nel supplemento arbitrale, dal quale si evince in sintesi che: 1) l’incontro fu caratterizzato da tensione e animosità sin dall’inizio; 2) alcuni giocatori ben individuati del CASTELNUOVO BELBO aggredirono verbalmente il direttore di gara in occasione dell’ennesima ammonizione (la IV dall’inizio della partita) comminata a carico di un loro compagno; 3) in occasione del parapiglia che seguì l’aggressione all’arbitro da parte dei giocatori del CASTELNUOVO qualcuno lo colpì con un colpo violento al volto; 4) i dirigenti del CASTELNUOVO si rifiutarono di contattare i Carabinieri nonostante l’espressa richiesta in tal senso da parte del direttore di gara; 5) il pubblico di casa, incitato dal dirigente accompagnatore del CASTELNUOVO, inveì con minacce ed ingiurie nei confronti dell’arbitro.A fronte di tale puntuale ricostruzione dei fatti fornita nel referto arbitrale, i ricorrenti adombrano maliziosamente una sorta di favoritismo da parte del direttore di gara nei confronti degli avversari, evidenziando la sua scarsa serenità di giudizio e l’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dei giocatori del CASTELNUOVO.Inoltre, pur minimizzando l’accaduto, i ricorrenti affermano che il colpo che attinse l’arbitro al volto potrebbe essere stato inferto eventualmente e casualmente dal dirigente Valter ROSSI, intervenuto al fine di “placare lo stato di momentanea tensione provocata dal comportamento del direttore di gara”. Da ultimo, i ricorrenti si dolgono della mancata comunicazione al capitano della squadra delle espulsioni dei propri compagni, assumendo che sotto questo profilo l’arbitro sarebbe incorso in una violazione del regolamento.Rilevato a mero scopo tuzioristico che il referto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., è a dir poco sconcertante la linea difensiva dei ricorrenti i quali, oltre ad avanzare dubbi del tutto privi di riscontro sulla parzialità dell’arbitro, tentano di far ricadere sulla sua presunta direzione “provocatoria” le responsabilità dei propri giocatori e dirigenti per i fatti dallo stesso descritti, senza neppure scomodarsi a negarne la totale sussistenza, ma limitandosi a sminuire la gravità degli stessi.Tale atteggiamento, del resto, è perfettamente coerente con quello evidenziato nel proprio supplemento dall’arbitro il quale, tra le altre cose, afferma: “Poco prima dell’arrivo della forza pubblica, il sig. DOVA (dirigente accompagnatore del CASTELNUOVO ndr) si presentava nel mio spogliatoio cercando con arroganza di minimizzare i fatti e di limitare le conseguenze per la sua squadra”.Inoltre, a conferma della totale infondatezza dell’assunto difensivo, secondo cui l’arbitro sarebbe stato parziale nei confronti dei giocatori e dei dirigenti della società ricorrente, depone la circostanza che lo stesso non ha indicato il responsabile del fatto più grave commesso ai suoi danni (il violento colpo al viso) assumendo molto correttamente di non averlo individuato, laddove se avesse inteso punire qualcuno in particolare avrebbe potuto farlo senza problemi limitandosi ad indicare il suo nome.Se nessun dubbio sussiste dunque circa la responsabilità dei ricorrenti per i fatti in questione, l’unica doglianza che si ritiene di accogliere parzialmente è quella relativa all’entità dell’ammenda comminata a carico della società ricorrente per responsabilità oggettiva che, pur trovando giustificazione nel comportamento dei dirigenti e del pubblico, appare eccessiva rispetto alle condizioni economiche in cui generalmente versano le società sportive dilettantistiche impegnate nei campionati provinciali.Con riferimento alla mancata comunicazione delle espulsioni, per contro, i ricorrenti avrebbero anche ragione, se non fosse che tale circostanza non emerge affatto dal referto arbitrale, dove neppure sono indicate le presunte espulsioni, ma è probabilmente il frutto di un mera imprecisione nella redazione del Comunicato Ufficiale, ove i nominativi dei giocatori squalificati vengono indicati sotto l’intestazione: “a carico di giocatori espulsi dal campo”.Infine, considerato che in ossequio a quanto disposto dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato i ricorrenti hanno comunicato il nominativo del soggetto che ha colpito l’arbitro in occasione della sua aggressione, identificandolo nel dirigente Valter ROSSI. Tutto ciò premesso, P.Q.M.La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Polisportiva CASTELNUOVO BELBO riducendo l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo ad € 100,00 e dispone la revoca della sospensione applicata al giocatore BELLORA Giovanni ai sensi dell’art. 2.2 C.G.S., previa squalifica del sig. Valter ROSSI, dirigente della POLISPORTIVA CASTELNUOVO BELBO sino al 31/12/2008.Si conferma nel resto.In seguito all’accoglimento parziale del ricorso, nulla si dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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