COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOTTA Riccardo, osservatore arbitrale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma2 lett. A) E B) Reg. A.I.A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOTTA Riccardo, osservatore arbitrale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma2 lett. A) E B) Reg. A.I.A. Con atto del 128 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. BOTTA Riccardo, osservatore arbitrale facente parte dell’Organo Tecnico Provinciale di Nichelino, per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, in particolare per avere tenuto comportamenti e atteggiamenti gravemente ineducati e volgari con frasario scurrile nei confronti della terna composta dall’arbitro Panarese Giuseppe e dagli assistenti Reina Giovanni e Virgilio Walter al termine della gara Albese - Fossano disputata in Alba il 19116 suggerendo al Panarese i comportamenti che doveva tenere con gli assistenti: (“Tu gli assistenti te li devi inculare”,“Tu te ne devi fottere degli assistenti”) utilizzando un frasario analogo per affrontare il discorso tecnico ed esprimendo giudizi gratuiti ed irriguardosi nei confronti dell’ex presidente Malacart e dell’attuale Presidente Stella definiti col termine di ridicoli”. Il presente procedimento trae origine da una lettera, inviata il 20116 al Presidente Regionale A.I.A. DEL Piemonte sig. Baldacci Paolo,. Dalla terna arbitrale composta dall’ arbitro Panarese Giuseppe e dagli assistenti Reina Giovanni e Virgilio Walter con la quale sono stati segnalati presunti comportamenti e atteggiamenti maleducati e volgari con frasario scurrile nei confronti della terna stessa da parte dell’osservatore arbitrale sig. BOTTA Riccardo al termine della gara Albese – Fossano del 19116 Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, venivano interrogati tutti i protagonisti della vicenda oltre al sig. Baldacci Paolo Presidente Regionale A.I.A Piemonte, ai sig.ri Costamagna Franco, Baudo Lorenzo e Scalenghe Paolo, rispettivamente designatori assistenti, arbitri e osservatori e al sig. Besio Olindo Presidente A.I.A. sez. di Nichelino. . In particolare la terna arbitrale confermava pienamente i fatti descritti nella lettera inviata al Presidente A.I.A., precisando che il comportamento tenuto dal BOTTA è stato volgare, offensivo ed oltraggioso, caratterizzato da giudizi gratuiti ed irriguardosi espressi nei confronti dell’ex Presidente Malacart e dell’attuale Presidente Stella. Venivano altresì confermate le frasi in contestazione. I dirigenti A.I.A. e i designatori escussi concordavano sul fatto che il BOTTA è conosciuto come osservatore arbitrale tecnicamente preparato e affidabile, ma anche per i suoi comportamenti spesso discutibili caratterizzati da frasario scurrile e modi maleducati che possono talvolta disturbare, irritare e anche offendere. Il Presidente regionale A.I.A. sig. Baldacci, riferiva altresì che, venuto a conoscenza dei fatti, ha provveduto a “fermare” il BOTTA dal 20112006 al 2812007. Nella seduta 2228, avanti a questa Commissione sono comparsi l’osservatore arbitrale incolpato sig. BOTTA Riccardo e l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale. Il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva il BOTTA della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti) ma il tesserato incolpato dichiarava di non voler aderire ad alcun accorto. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico del sig. BOTTA l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei. Il BOTTA negava i fatti in contestazione. In particolare ricostruiva l’accaduto dichiarando di essersi comportato secondo la prassi prescritta contestando di essere entrato nello spogliatoio mentre i componenti della terna arbitrale erano ancora sotto la doccia, di aver dato consigli in materia di comportamento arbitrale corretto facendo riferimenti anche metaforici all’ “azione dell’inculare” . Affermava altresì che la sintesi delle sue comunicazioni con l’arbitro e gli assistenti di gara sono documentate dal referto di gara e dal modulo delle osservazioni che venivano prodotti in copia. Precisava, infine, di aver effettivamente pronunciato il termine “inculare” ma rivolgendosi in un contesto assolutamente scherzoso all’assistente Virgilio e facendo riferimento al suo ritardo ad andare a farsi la doccia terminata la prima fase della verifica. A domanda sulle motivazioni che potrebbero aver indotto i componenti della terna arbitrale a segnalare fatti inventati, il BOTTA rispondeva non voler spiegare il suo pensiero visto che egli non era presente al momento della ideazione e redazione della lettera. MOTIVI DELLA DECISIONE Le condotte addebitate al BOTTA vanno ritenute pienamente accertate nel corso delle indagini. attraverso l’audizione delle persone informate. L’ipotesi che i componenti della terna arbitrale, concordemente, abbiano eccessivamente enfatizzato sulle condotta del BOTTA, magari per liberarsi di un osservatore scomodo, ipotesi non avanzata neppure dal BOTTA, sembra infondata considerato che, come si evince dalla documentazione prodotta, il giudizio formulato nella circostanza era tutt’altro che negativo e considerato il tenore delle deposizioni dei dirigenti e designatori A.I.A. i quali pur riconoscendo all’odierno incolpato capacità tecniche hanno anche riferito delle sue molto personali modalità di approccio con le persone soggette alla verifica. Nessun dubbio che il comportamento tenuto dall’osservatore arbitrale nei suoi connotati volgari e irriguardosi nei confronti dei colleghi e del ruolo da questi svolto, nonché irrispettosi delle istituzioni di appartenenza integri le violazioni addebitate. La gravità del fatto va certamente ridimensionata rispetto al giudizio espresso dalla Procura Federale. In effetti seppure con modi sgarbati ed arroganti il BOTTA ha dimostrato di svolgere il proprio incarico con notevole passione e indiscutibile capacità. Alla luce delle suesposte considerazioni appare equa la sanzione dell’inibizione per tre mesi P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor BOTTA Riccardo la sanzione dell’inibizione per tre mesi, computando, ai sensi dell’art. 20 comma 5 C.G.S, nella sanzione irrogata il periodo di sospensione scontata.
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