COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CORNIOLA Massimo, per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma 1 lett. a) e b) Reg. A.I.A. (C.U. n. 20 del 31106 in vigore all’epoca dei fatti)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor CORNIOLA Massimo, per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma 1 lett. a) e b) Reg. A.I.A. (C.U. n. 20 del 31106 in vigore all’epoca dei fatti) Con atto del 1828 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. CORNIOLA Massimo, arbitro facente parte della Sezione di Torino, per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, in particolare, in occasione della gara Borgaro – Filadelfia svolta il 1837, per essersi rivolto al pubblico con il dito medio compiendo inequivocabili gesti offensivi. Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata il 1837 dal sig. Pier Giorgio Perona, Presidente della società Borgaro Torinese 1965 al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si lamentava il verificarsi di un increscioso episodio, accaduto durante una gara valida per il Campinato Regionale Giovanissimi tra il Borgaro ed il Filadelfia. Secondo l’estensore della missiva, nei minuti finali dell’incontro, il direttore di gara sig. CORNIOLA Massimo, si rivolgeva verso il pubblico con il dito medio della mano compiendo inequivocabili gesti offensivi.. Tale gesto provocava l’ira degli spettatori e solo il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società sedava gli animi. All’uscita dal terreno di gioco lo stesso arbitro insultava pesantemente i giocatori usando termini volgari. Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, venivano interrogati il Presidente del Borgaro ed alcuni dirigenti del Borgaro i quali confermavano il gesto fatto dall’arbitro mentre nessuno di essi avrebbe percepito direttamente le ingiurie ai giocatori.. Veniva altresì interrogato l’arbitro incolpato il quale ammetteva spontaneamente il gesto pur precisando di non averlo inteso rivolgere al pubblico in generale ma ad uno spettatore in particolare, presente al lato della tribuna, che lo aveva ripetutamente insultato. L’arbitro ha inoltre precisato di essersi subito pentito del gesto e di considerare deprecabile l’episodio. Nella seduta 2228, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale. Non è comparso il CORNIOLA. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico del sig. CORNIOLA l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre. MOTIVI DELLA DECISIONE La condotta addebitata al CORNIOLA va ritenuta pienamente accertata alla luce delle testimonianze raccolte nel corso delle indagini e soprattutto della confessione dell’incolpato.. Nessun dubbio che il comportamento sopra descritto integri violazione dei doveri di probità e rispetto degli altri gravanti in modo particolare sul direttore di gara tanto che il responsabile ha definito “deprecabile”la propria condotta.. Valutata la gravità del fatto e considerato che l’incolpato ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità manifestando sincero rincrescimento per l’accaduto, pare equa la sanzione dell’inibizione per mesi uno. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor CORNIOLA Massimo la sanzione dell’inibizione per mesi uno.
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