COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GAROFALO Daniele, per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma2 lett. b) e f) Reg. A.I.A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GAROFALO Daniele, per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 e 2 comma 1 C.G.S. e 40 comma2 lett. b) e f) Reg. A.I.A. Con atto del 1828 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. GAROFALO Daniele, arbitro effettivo facente parte dell’Organo Tecnico Provinciale di Vercelli, per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, in particolare per avere nel corso della gara Castigliano – River Sesia del 646 offeso i calciatori del River S. pronunciando le seguenti frasi “coglioni – che cazzo vuoi –non rompermi i coglioni”, dicendo al calciatore Vana Andrea “non fare il coglione ti butto fuori” ed essersi avvicinato al Presidente del River Sesia sig. Marzolo Francesco appoggiando la propria fronte contro la sua, invitandolo ad abbandonare il terreno di gioco senza darne atto nel referto di gara. Per avere, inoltre, nel corso della gara disputata il 5112005 tra il River Sesia ed il Piemonte Sport, assunto un comportamento troppo confidenziale con i tesserati del Piemonte Sport dando loro buffetti sulle guance e pacche sulle spalle, omettendo di allontanare dal campo l’allenatore del Piemonte Sport il quale gli si rivolgeva ad alta voce proferendo la seguente frase: “che cazzo fai coglione, meno male che ci dovevi far vincere perché ci conoscevi, infatti stiamo perdendo”. Il presente procedimento trae origine da due lettere, inviate l’8115 e il 746 dal sig. Marzolo Francesco, Presidente del River Sesia Calcio rispettivamente al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ed ai Presidenti delle Delegazioni Provinciali di Novara e Vercelli in cui si lamentava nella prima un comportamento troppo confidenziale tenuto dall’arbitro GAROFALO nei confronti dei giocatori del Piemonte Sport, avversari del River Sesia e nella seconda il comportamento irriguardoso, ingiurioso e minaccioso tenuto dall’arbitro medesimo nei confronti dei giocatori del River Sesia durante la gara disputata contro il Castigliano. Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, venivano interrogati il Presidente del River Sesia ed i i giocatori Mantovan Andrea e Viana Andrea i quali confermavano i fatti narrati nelle due missive. Venivano inoltre interrogati il sig, Belli Gaetano, Presidente della sezione A.I.A. di Vercelli presente alla gara dell’8115 ed il sig. Beltrame Aldo, delegato provinciale F.I.G.C.. Il primo teste ricordava di aver sentito effettivamente pronunciare, ad alta voce, dall’allenatore del Piemonte Sport la seguente frase “che cazzo fai coglione, meno male che ci dovevi far vincere perché ci conoscevi”, precisando tuttavia che il mutamento del risultato non è ricollegabile in alcun modo alla direzione arbitrale. Il secondo teste, quanto alla prima gara ricordava frase pressoché analoga, quanto alla gara del 646, ha confermato di aver udito personalmente l’arbitro proferire nei confronti di un giocatore, che in quel momento chiedeva una punizione a suo favore, la frase “che cazzo vuoi” e alle rimostranze del Presidente Marzolo, il direttore di gara si è avvicinato con fare minaccioso puntando il dito e, appoggiando il viso contro il medesimo, lo ha invitato ad abbandonare il terreno di gioco. Nella seduta 2228, avanti a questa Commissione sono comparsi l’arbitro incolpato sig. GAROFALO Daniele e l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale. Il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva il GAROFALO della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti) ma il tesserato incolpato dichiarava di non voler aderire ad alcun accordo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico del sig. GAROFALO l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei. Il GAROFALO negava i fatti in contestazione. In particolare in riferimento alla gara del 646 riferiva di essere stato vittima prima di frasi oltraggiose ed insulti ad opera del Viana e, successivamente di una vera e propria aggressione da parte di altri giocatori del River Sesia, Presidente compreso. Ribadiva di aver riportato nel referto arbitrale l’esatto svolgimento dei fatti. In riferimento all’altra gara in contestazione, l’arbitro incolpato asseriva che la frase dell’allenatore consisteva in un invito a non “essere così fiscale” accompagnato da richiami a rapporti di conoscenza che in effetti esistevano. Affermava altresì di essersi prontamente avvicinato alla panchina per richiamarlo alla calma e ricordargli che i rapporti di conoscenza non avevano alcuna attinenza con la direzione della gara. A domanda sulle motivazioni che potrebbero aver indotto i denuncianti e anche persone imparziali a riportare falsamente dei fatti, rispondeva di non avere idea precisa sul punto ma che tutti sono capaci di dire cose fasulle per denigrare le persone. MOTIVI DELLA DECISIONE Le condotte addebitate al GAROFALO vanno ritenute pienamente accertate nel corso delle indagini. attraverso l’audizione delle persone informate. L’ipotesi che il Presidente e i giocatori del River Sesia possano aver travisato i fatti per eliminare, denigrandolo, un arbitro scomodo, ipotesi velatamente avanzata dal GAROFALO, sembra infondata considerato che anche spettatori assolutamente imparziali, in ragione del ruolo istituzionalmente ricoperto, hanno ricostruito i fatti negli stessi termini. Ulteriore conferma dell’improponibilità della ricostruzione dei fatti proposta dal GAROFALO è costituita dal referto arbitrale in cui non viene fatta menzione dell’espulsione del Presidente Marzolo che, nelle dichiarazioni dell’incolpato, avrebbe partecipato all’aggressione nei suoi confronti. Nessun dubbio che il comportamento tenuto dall’arbitro incolpato abbia integrato in un caso violazione dei doveri di trasparenza e rettitudine e nell’altro al dovere di rispetto di tutti gli altri tesserati. Valutata la gravità del fatto, appare pertanto equa la sanzione dell’inibizione per tre mesi P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor GAROFALO Daniele la sanzione dell’inibizione per tre mesi.
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