COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d)RECLAMO SOCIETA’ U.S.D. JUNIOR CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 2.2 sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.03.2008 della Delegazione Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara JUNIOR CALCIO– VIRTUS VERCELLI del 09.03.2008, Campionato Allievi Provinciali.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
d)RECLAMO SOCIETA’ U.S.D. JUNIOR CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate al punto 2.2 sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.03.2008 della Delegazione Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara JUNIOR CALCIO– VIRTUS VERCELLI del 09.03.2008, Campionato Allievi Provinciali.
La società Junior Calcio ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore Sinani Rigers e all’ammenda di € 100,00 in relazione alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva è stato spedito tramite raccomandata in data 21 marzo 2008 e pertanto oltre il settimo giorno successivo al 13 marzo 2008, data di pubblicazione del comunicato n. 33 con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
di disporre l’addebito alla società USD Junior Calcio l’ammontare della relativa tassa reclamo di € 62 che non risulta versata.
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