COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo della Società A.S.D. SOMMARIVESE in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori BORELLO Stefano e STRACHINA Stefanel in relazione alla gara SOMMARIVESE – NEIVE del 15.3.2008 valida per il Campionato Juniores – Girone C .

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo della Società A.S.D. SOMMARIVESE in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori BORELLO Stefano e STRACHINA Stefanel in relazione alla gara SOMMARIVESE - NEIVE del 15.3.2008 valida per il Campionato Juniores – Girone C . Il reclamo in oggetto con il quale la Società SOMMARIVESE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società NEIVE dei giocatori BORELLO Stefano e STRACHINA Stefanel in quanto squalificati, è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, il ricorso (preannunciato con atto formale al termine della gara) viene considerato ammissibile ancorché irritualmente inviato, pur nei termini di legge, al Comitato Provinciale di competenza anziché a codesta Commissione Disciplinare Territoriale alla quale è, in ogni caso, pervenuto tramite l’invio effettuato dal Comitato Provinciale medesimo. Oltre che ammissibile, il ricorso è, come già detto, fondato . Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 31 del 13.3.2008 della Delegazione Provinciale di Cuneo che i giocatori in questione, non espulsi dal campo, erano stati squalificati per due giornate. Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 22 comma 2 C.G.S., essi dovevano scontare la squalifica inflitta nelle prime due gare immediatamente successive alla pubblicazione del comunicato, la prima delle quali disputata tra le Società in parola in data 15.3.2008, gara alla quale però partecipavano (come risulta dagli atti ufficiali di gara). P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.17 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società NEIVE la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio SOMMARIVESE - NEIVE 3-0 nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata ai giocatori BORELLO Stefano e STRACHINA Stefanel; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società NEIVE, sig. BORRA Agostino per mesi tre. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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