COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società CAMERANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 27.03.2008 in riferimento alla gara CAMERANESE – BAGNASCO del 20.03.2008 valida per il Campionato di II Categoria – Girone P

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società CAMERANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 33 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 27.03.2008 in riferimento alla gara CAMERANESE - BAGNASCO del 20.03.2008 valida per il Campionato di II Categoria – Girone P Con il ricorso in oggetto la Società CAMERANESE lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al proprio giocatore BOVERI Fabrizio (squalifica per tre gare) ed al proprio medico sociale NARDINI Giorgio (squalifica sino al 15 aprile 2008), erroneamente indicato dal G.S., e non dal direttore di gara, come allenatore. Preliminarmente, si osservi che il ricorso avverso la sanzione inflitta al medico sociale, NARDINI Giorgio, è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S. (non impugnabilità delle squalifiche inferiori ad un mese). In secondo luogo, il ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore, BOVERI Fabrizio, è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società CAMERANESE limitatamente alla squalifica inflitta al medico sociale, NARDINI Giorgio e di respingerlo relativamente alla sanzione inflitta al giocatore BOVERI Fabrizio. Pone a carico della Società CAMERANESE la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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