COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d)Preannuncio di reclamo non seguito dall’invio del ricorso dell’F.C.D. VAL D’AYAS, in seguito all’incontro VAL D’AYAS – BELLAVISTA del 9/03/08, disputato nell’ambito del campionato di III categoria, girone A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 10 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d)Preannuncio di reclamo non seguito dall’invio del ricorso dell’F.C.D. VAL D’AYAS, in seguito all’incontro VAL D’AYAS – BELLAVISTA del 9/03/08, disputato nell’ambito del campionato di III categoria, girone A. Con fax inviato presso il Comitato Regionale il Presidente della F.C.D. VAL D’AYAS richiedeva l’invio del rapporto arbitrale, preannunciando reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche dei propri giocatori con riferimento all’incontro citato in oggetto. Successivamente alla visione degli atti il reclamo non veniva inviato, né la società citata rinunciava espressamente al reclamo preannunciato. Sebbene il codice di Giustizia Sportiva preveda la possibilità di non dare seguito al preannuncio di reclamo, l’art. 33, comma VIII, C.G.S. prescrive che anche in caso di mero preannuncio del reclamo la prescritta tassa vada versata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto dell’F.C.D. VAL D’AYAS.
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