COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società F.C. S. MARZANO in riferimento alla gara Villanova – S. Marzano disputatasi il 30/03/2008- Campionato di III Categoria.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società F.C. S. MARZANO in riferimento alla gara Villanova – S. Marzano disputatasi il 30/03/2008- Campionato di III Categoria. Con il ricorso proposto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni, la società S. Marzano assumeva che, da segnalazione raccolta su un giornale locale, un giocatore della squadra avversaria non sarebbe stato regolarmente tesserato per la stessa Società. Il ricorso non può essere esaminato nel merito in quanto la Società ricorrente ha omesso di inviare copia dei motivi di contestazione alla controparte, violando in tal modo la disposizione di cui al comma 5 dell’ art. 46 del C.G.S La Commissione Disciplinare pertanto delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto; • di disporre a carico della società F.C S. MARZANO l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00.
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