COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società G.S.D. VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 348 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta n riferimento alla gara AYMAVILLES GRESSAN – VOLPIANO del 3038 Campionato Allievi Regionali Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società G.S.D. VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 348 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta n riferimento alla gara AYMAVILLES GRESSAN - VOLPIANO del 3038 Campionato Allievi Regionali Girone B Con ricorso inviato in data 548 la Società VOLPIANO si duole della squalifica fino al 35\08 inflitta col provvedimento indicato in oggetto all’allenatore sig. SCHIPANI Giuseppe. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. b) nuovo C.G.S. (in vigore dall’177) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: “ l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società VOLPIANO tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata.
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