COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo della Società SPORTGENTE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore Simone ARIAUDO nella gara SPORTGENTE – RORETESE 1975 del 4.03.2008 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo della Società SPORTGENTE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore Simone ARIAUDO nella gara SPORTGENTE – RORETESE 1975 del 4.03.2008 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone B. Il reclamo in oggetto, preceduto da preannuncio, con il quale la Società SPORTGENTE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società RORETESE del giocatore Simone ARIAUDO in quanto infrasedicenne e non autorizzato a partecipare alla gara in violazione dell’art. 34 N.O.I.F. deve essere respinto. E’ pur vero che la società SPORTGENTE ha successivamente rinunciato al reclamo ma, ai sensi dell’art. 33 comma 12 C.G.S., “la rinuncia non ha effetto per i procedimenti [..] che riguardano la posizione irregolare dei calciatori […]”. Pertanto, il reclamo in oggetto deve essere deciso a prescindere dalla rinuncia. Ciò detto, risulta dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti (presente in atti) che il giocatore in questione è regolarmente tesserato con vincolo annuale del Settore Giovanile e Scolastico per la società RORETESE 1975.. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto. Delibera di omologare il risultato della gara conseguito sul campo ovvero: SPORTGENTE – RORETESE 1-2 Pone a carico della società SPORTGENTE la tassa di reclamo non risultando versata
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