COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società MEGOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola del 3.4.2008 in riferimento alla gara MEGOLO – AMATORI MERGOZZESE del 30.03.2008 valida per il Campionato di III Categoria – Girone ACon il ricorso in oggetto la Società MEGOLO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Alessandro MARTINI (squalifica per tre gare).Il ricorso è infondato e va respinto, ma la sanzione va aumentata alla luce della gravità della condotta tenuta dal giocatore in questione.La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
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