COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della società G.S.D. DORMELLETTO in relazione alla gara DORMELLETTO – OMEGNA 1906 del 1346, Campionato di I Categoria Girone A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della società G.S.D. DORMELLETTO in relazione alla gara DORMELLETTO – OMEGNA 1906 del 1346, Campionato di I Categoria Girone A. Con ricorso inviato in data 1842008 la Società DORMELLETTO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore TACCHINI Simone schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. L’esame del merito dell’impugnazione è, tuttavia, precluso in ragione della delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. inclusa in C.U. n. 37 punto 1.1 del 632008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. Detta delibera prevede che i “reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 46 comma 3 C.G.S. dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte…”. Nel caso di specie, rilevato che la gara in oggetto era valida per il quartultimo turno del relativo campionato e che il presente reclamo è pervenuto in data 252006, ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della società DORMELLETTO deve essere ritenuta inammissibile. Va tuttavia da ultimo evidenziato che le irregolarità riguardo al tesseramento del giocatore sopra indicato lamentate dalla società ricorrente, sono insussistenti in quanto “con decorrenza 528 il citato calciatore è diventato giovane dilettante legittimato a prendere parte all’attività agonistica organizzata dalla propria Lega” come da nota Ufficio Tesseramenti del 2448. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso della A.S.D. DORMELLETTO nonché la Società medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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