COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo del G.S. PINASCA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Nicolai VAILATTI della società NEW JUVARRA, in relazione alla gara disputata tra le due società il 13/04/2008 nell’ambito del campionato di terza categoria organizzato dalla delegazione provinciale di Pinerolo.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo del G.S. PINASCA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Nicolai VAILATTI della società NEW JUVARRA, in relazione alla gara disputata tra le due società il 13/04/2008 nell’ambito del campionato di terza categoria organizzato dalla delegazione provinciale di Pinerolo. Rilevato che il G.S. PINASCA propone reclamo a questa Commissione Disciplinare contestando la irregolare posizione del giocatore VAILATTI Nicolai, nato il 01/02/1982 - alias VAILATTI NICOLA, nato il 01/08/1980, squalificato in forza del provvedimento di squalifica sino al 30/06/2009 pubblicato sul comunicato ufficiale n. 40 del 10/05/2007 - schierato sotto falso nome tra le fila del NEW JUVARRA in occasione dell’incontro di cui all’oggetto. Rilevato in via preliminare che il suddetto reclamo è inammissibile in quanto proposto oltre i termini abbreviati previsti in relazione alle ultime quattro gare di campionato, come stabilito dal comunicato ufficiale n. 67/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato in Roma il 25/2/2008. Rilevato peraltro che il fatto denunciato nel reclamo de quo, se accertato, costituirebbe una grave violazione del Codice di Giustizia Sportiva e, in particolare, dei principi di lealtà, probità e correttezza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo presentato dal’G.S. PINASCA, dispone l’addebito della relativa tassa di € 130,00 sul conto della società ricorrente, omologa il risultato della gara con quello conseguito sul campo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di competenza.
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