COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASF CASALE ASD IN RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE DELLA GIOCATRICE MOSCIA CARLOTTA NELLA GARA ASF CASALE ASD – US CARRARA 90 DEL 4.05.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI SERIE D FEMMINILE – PALY OFF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASF CASALE ASD IN RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE DELLA GIOCATRICE MOSCIA CARLOTTA NELLA GARA ASF CASALE ASD – US CARRARA 90 DEL 4.05.2008 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI SERIE D FEMMINILE – PALY OFF Il reclamo in oggetto con il quale la Società CASALE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società CARRARA 90 della giocatrice MOSCIA Carlotta in quanto “giovane” calciatrice non autorizzata a partecipare alla gara in violazione dell’art. 34 N.O.I.F. deve essere accolto. Risulta, infatti, dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti (presente in atti) che la giocatrice in questione, nata il 28.4.1994, ovvero già quattordicenne al momento della disputa della gara in questione, sia stata autorizzata ai sensi dell’art.34 N.O.I.F. all’impiego in attività agonistica a decorrere dal 5.5.2008. Pertanto, la medesima non poteva prendere parte alla gara oggetto del presente reclamo disputatasi in data 4.5.2008. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.17 commi 5 e 6 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società CARRARA 90 la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio ASF CASALE ASD – CARRARA 90 3-0 nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); b) infligge la squalifica per una giornata alla giocatrice MOSCIA Carlotta; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società CARRARA 90, sig. TASSIN Massimo per mesi tre. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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