COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo della POLISPORTIVA MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 17/04/08 sul Comunicato Ufficiale n. 44, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SAN GIACOMO CHIERI – MIRAFIORI disputata il 13/4/2008, valida per il campionato di prima categoria, girone E.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo della POLISPORTIVA MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 17/04/08 sul Comunicato Ufficiale n. 44, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla gara SAN GIACOMO CHIERI – MIRAFIORI disputata il 13/4/2008, valida per il campionato di prima categoria, girone E. La Polisportiva MIRAFIORI ricorre avverso al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 44 citato, in forza del quale il giocatore PETROLO Manuel è stato squalificato sino al 30/04/2009: “Per aver colpito con uno sputo alla schiena l’arbitro”, richiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Rilevato preliminarmente che il reclamo citato è stato tempestivamente proposto a questa Commissione Disciplinare, nel merito si osserva quanto segue: La società ricorrente, pur non contestando il fatto e giudicandolo a sua volta “riprovevole”, indugia nel proprio ricorso sulla provocazione patita dal proprio giocatore e non vista (incolpevolmente) dall’arbitro impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, nonché sul comportamento corretto tenuto dallo stesso al termine della gara recandosi prontamente presso lo spogliatoio del direttore di gara a porgere le proprie scuse. Nel referto arbitrale la condotta offensiva del giocatore viene sintetizzata in tre righe, nella sezione riservata ad annotare i nominativi dei giocatori espulsi dal campo: “Al 42° del I tempo “Petrolo Manuel” n. 10 “Mirafiori” per avermi sputato volontariamente sulla schiena per protesta dopo in fallo di gioco”, mentre le asserite scuse del giocatore vengono così descritte dal direttore di gara: “Lo stesso giocatore a fine gara veniva nel mio spogliatoio con un’altra persona non iscritta in distinta a chiedere di non refertare il fatto dicendo che se no non avrebbe mai più giocato, per la squalifica”. Considerata la indubitabile sussistenza del fatto e la natura volontaria e volgare della condotta posta in essere dal sig. PETROLO Manuel, come indirettamente e correttamente confermato nel reclamo allorché viene indicata come “riprovevole”, l’unica riflessione che è portata a compiere questa Commissione Disciplinare attiene alla congruità “in concreto” della squalifica di un anno circa inflitta dal Giudice Sportivo. In termini generali, è opportuno ribadirlo, questa Commissione Disciplinare considera estremamente gravi le condotte analoghe a quella ad oggetto del presente ricorso, in quanto spesso (se non sempre) riconducibili ad una preoccupante e diffusa maleducazione, a scarsa cultura sportiva e alla mancanza di rispetto nei confronti degli organi deputati alla verifica del rispetto delle regole (nel caso di specie l’arbitro). Se è compito precipuo delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e dei responsabili delle società sportive svolgere un fondamentale intervento preventivo di natura educativa, a tutela dei rischi riconducibili ad una deriva dei giovani sulla strada della comprensione e del rispetto dei principi e dei valori citati, è riservato alla Giustizia Sportiva l’onere di sanzionare, anche pesantemente, i comportamenti dei giocatori tesi a svilire e disprezzare direttamente il ruolo dell’ ”istituzione” (gli arbitri) in campo e, indirettamente, la sana voglia di confrontarsi dei propri compagni e degli avversari i quali, lungi dal ricorrere a mezzucci di dubbio gusto per segnare il territorio, tentano di sopravanzarsi sul campo attraverso le loro capacità tecniche e il loro acume tattico, dando vita ad una emozionante e appassionante sfida tra due squadre che ha pochi eguali nell’intero panorama sportivo. Tutto ciò premesso, considerate le precedenti decisioni assunte da questa Commissione in relazione a situazioni del tutto analoghe a quella oggi in esame, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare in parte eccessiva se considerata in concreto e non in astratto, ovvero tenendo conto: del comportamento complessivo del giocatore, delle sue conseguenze sulla prosecuzione della gara e sulla direzione evidentemente intelligente dell’arbitro, della giovane età dell’autore del gesto e dell’atteggiamento responsabile assunto dalla società ricorrente che, lungi dal contestare i fatti con ricostruzioni più o meno fantasiose volte a coprire il gesto “riprovevole” del proprio tesserato, lo ha correttamente qualificato e stigmatizzato, limitandosi ad evidenziarne la natura per certi versi irrazionale e impetuosa. Ritenuto dunque, in conclusione, che la gravità e volgarità del gesto meriti comunque una sanzione di natura significativa nei confronti del suo autore, P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica del sig. PETROLO Manuel sino al 31/12/2008, nulla disponendo in merito alla tassa di reclamo (che non risulta versata) stante l’accoglimento del medesimo.
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