COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e)Reclamo della A.S.D. STAZZANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 39 del 24.4.2008, in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara Stazzano/Novi G3 del 13.4.2008, valida per il Campionato di II categoria girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 15 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e)Reclamo della A.S.D. STAZZANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 39 del 24.4.2008, in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara Stazzano/Novi G3 del 13.4.2008, valida per il Campionato di II categoria girone R Con il ricorso in oggetto la A.S.D. STAZZANO richiede una revisione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo in conseguenza del comportamento tenuto dai propri sostenitori a fine gara, consistenti nell’ulteriore ammenda di € 50,00 alla società nonché nell’onere posto a carico della stessa di rifondere i danni arrecati all’autovettura del direttore di gara, da liquidarsi in separata sede. Adduce le ricorrente, con riferimento all’ammenda, che i fatti posti a base della sanzone erano già stati analizzati e sanzionati in precedenza, mentre per quanto riguarda gli asseriti danni all’autovettura dell’arbitro, che ques’ultimo non aveva affidato l’autovettura stessa in custodia alla società ospitante. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, ritiene il reclamo inammissibile per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, tenuto conto del fatto che l’entità della stessa ne comporta la non impugnabilità secondo quanto previsto dall’art. 41 CGS. Con riferimento invece all’onere di rifusione dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come risulta infatti specificato sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 27.9.2007, codesto Comitato Regionale ha predisposto uno stampato che deve essere sottoscritto dal dirigente della società ospitante e dal direttore di gara, nel quale deve essere evidenziato lo stato della autovettura dell’arbitro al momento della consegna delle chiavi e del conseguente affidamento dell’autovettura in custodia alla società ospitante. Tale stampato consente di verificare le condizioni dell’autovettura all’inizio ed al termine della custodia, evitando per quanto possibile l’insorgere di controversie sia in ordine all’effettivo affidamento dell’autovettura in custodia, sia in ordine alla sussistenza di eventuali danni riscontrati dal proprietario della stessa al termine dell’incontro. Nel caso di specie tale documento non risulta allegato agli atti esaminati dalla Commissione Disciplinare, venendo conseguentemente a mancare la prova dell’affidamento dell’autovettura dell’arbitro alla custodia della società ospitante. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo della A.S.D. STAZZANO con riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 50,00, che rimane pertanto confermata, mentre, in parziale accoglimento del reclamo REVOCA l’onere porto a carico della A.S.D. STAZZANO di rifondere i danni asseritamente subiti dall’autovettura del direttore di gara. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata.
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