• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49
del 15 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori CROCE Marco, calciatore tesserato per la società HOT PEPPER CALCIO A 5, MAZA Carlo, Presidente nonché Dirigente accompagnatore della società HOT PEPPER CALCIO A 5 e della società HOT PEPPER CALCIO A 5 per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione art. 39 N.O.I.F e 1 C.G.S., il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.in relazione art. 39 N.O.I.F e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49
del 15 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori CROCE Marco, calciatore tesserato per la società HOT PEPPER CALCIO A 5, MAZA Carlo, Presidente nonché Dirigente accompagnatore della società HOT PEPPER CALCIO A 5 e della società HOT PEPPER CALCIO A 5 per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione art. 39 N.O.I.F e 1 C.G.S., il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.in relazione art. 39 N.O.I.F e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e2 C.G.S.
Con atto del 54 8 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. CROCE Marco, calciatore tesserato per la società HOT PEPPER CALCIO A 5 per essere stato inserito in 6 gare nelle distinte dei calciatori regolarmente tesserati e per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto dichiarazioni non veritiere all’allora Ufficio Indagini della F.I.G.C., il sig. MAZA Carlo, Presidente e Dirigente accompagnatore della. HOT PEPPER CALCIO A 5, per avere inserito e sottoscritto le distinte delle 6 gare disputate dalla società HOT PEPPER CALCIO nel periodo dal 1412 6 al 93 7 ove risulta presente anche il calciatore non tesserato sig. Marco CROCE , nonché la Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate ai propri dirigenti e tesserati...
Nella seduta 95 8, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale il sig. CROCI Marco in proprio, il sig. MAZA Carlo in proprio e in qualità di Presidente della società HOT PEPPER CALCIO A 5.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).
Le parti, concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni::
- per il sig. CROCE giorni 40 di squalifica;
- per il sig. MAZZA giorni 40 di inibizione
- per la società HOT PEPPER CALCIO A 5 l’ammenda per € 1.300, 00
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta formulata dalle parti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai tesserati e alla Società incolpata.
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua alla gravità degli illeciti addebitati.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor CROCE Marco la sanzione della squalifica per giorni 40 ovverosia fino al 24 giugno 2008, al sig. MAZA Carlo la sanzione dell’inibizione per giorni 40 ovverosia fino al 24 giugno 2008 ed alla società HOT PEPPER CALCIO A 5 la sanzione dell’ammenda per € .1300,00 (milletrecento 0).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 49
del 15 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori CROCE Marco, calciatore tesserato per la società HOT PEPPER CALCIO A 5, MAZA Carlo, Presidente nonché Dirigente accompagnatore della società HOT PEPPER CALCIO A 5 e della società HOT PEPPER CALCIO A 5 per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione art. 39 N.O.I.F e 1 C.G.S., il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.in relazione art. 39 N.O.I.F e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e2 C.G.S."