COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società G.S.D. IVECO CALCIO in relazione alla gara EDIL MAZZA – IVECO CALCIO del 1152008, Campionato di II CATEGORIA PLAY-OFF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società G.S.D. IVECO CALCIO in relazione alla gara EDIL MAZZA - IVECO CALCIO del 1152008, Campionato di II CATEGORIA PLAY-OFF Con ricorso inviato in data 1252008 la Società IVECO CALCIO interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore DI RUOCCO Gennaro schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara essendo incluso tra i giocatori squalificati per una gara per recidiva in ammonizione, nel C.U. n. 45 del 3042008 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il DI RUOCCO, essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n. 10, ha preso parte alla partita nonostante la squalifica per una gara inflittagli in conseguenza della recidiva in ammonizione rimediata nell'ultima gara di campionato. La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che ha fatto pervenire controdeduzioni in cui si sostiene che. l’art. 14 comma 12 lett. b) C.G.S prevede l’inefficacia delle squalifiche per recidiva in ammonizione nelle gare di play-off. Il ricorso è fondato e merita accoglimento stante l’entrata in vigore, a far data dal 117, del nuovo C.G.S. che. ha disciplinato la materia all’art. 19 e non ha riprodotto la norma indicata dalla EDILMAZZA nelle controdeduzioni, norma che, pertanto, deve intendersi abrogata. E’ noto, infatti, che la mancata conoscenza dell’entrata in vigore di nuovi regolamenti non più essere indita a giustificazione delle proprie condotte. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare DELIBERA come segue: - alla società S.S..EDIL MAZZA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: EDIL MAZZA – IVECO CALCIO 0 – 3 - al giocatore DI RUOCCO Gennaro viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA per una ulteriore giornata - al dirigente accompagnatore della società. IVECO CALCIO sig. PALMA Pasquale viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 2288; - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150 - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it