COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Ricorso della Società SIZZANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 della Delegazione Provinciale di Novara del 1.5.2008 in riferimento alla gara SIZZANO – TRECATE del 27.04.2008 valida per il Campionato Provinciale Giovanissimi – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Ricorso della Società SIZZANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 della Delegazione Provinciale di Novara del 1.5.2008 in riferimento alla gara SIZZANO – TRECATE del 27.04.2008 valida per il Campionato Provinciale Giovanissimi – Girone C Con il ricorso in oggetto la Società SIZZANO lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al proprio allenatore PRANDINA Alberto (squalifica sino al 30.4.2008) ed al giocatore PRANDINA Andrea (squalifica sino al 30.4.2009). Il materiale istruttorio in atti, costituito da rapporto arbitrale e supplemento, è stato completato dall’audizione della ricorrente che ha chiesto di essere sentita. All’esito dell’istruttoria si deve concludere per la riduzione della squalifica inflitta al giocatore PRANDINA Andrea. Il punto da affrontare è relativo all’entità della sanzione inflitta ovvero se essa sia adeguata al caso di specie. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Relativamente ai criteri oggettivi, questa Commissione ha modulato le sanzioni in ragione del luogo del fatto (fuori o dentro il terreno di gioco, durante l’incontro o no), della condotta tenuta (danneggiamento a cose, offese, minacce, aggressioni fisiche) e, nell’ambito delle aggressioni fisiche, in ragione del danno effettivamente arrecato ed accertato documentalmente, distinguendo così tra semplici percosse e lesioni (che si hanno in presenza di malattia certificata). All’interno delle lesioni, si è ulteriormente distinto a seconda della loro gravità, ancorandola alla durata della malattia certificata. Si è inoltre ritenuto di tenere conto del caso in cui il fatto sia commesso avvalendosi di strumenti di offesa e del caso in cui a seguito del fatto, l’incontro sia stato sospeso, prevedendo, per tali eventualità, un aumento delle sanzioni sino ad un terzo della sanzione base (ipotesi aggravanti comuni). Con riferimento invece ai criteri soggettivi, si è deciso di punire molto più severamente i fatti commessi in danno dell’arbitro, dei suoi assistenti ovvero del commissario di campo, rispetto a quelli in danno degli altri tesserati. Inoltre, si è ritenuto di prevedere un aumento delle sanzioni se trattasi di fatti commessi da capitano, allenatore, dirigente (in tal caso aumento della sanzione sino ad un terzo, aggravante comune) e una riduzione, invece, se si è provveduto al risarcimento del danno arrecato, o si è tenuto un comportamento resipiscente ed anche in ragione della giovane età ovvero della personalità complessiva del reo (riduzione sino ad un terzo della sanzione, attenuanti comuni). Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie non si può che ridurre la sanzione inflitta al giocatore PRANDINA Andrea Sulla base del criterio oggettivo, la condotta, di per sé grave, di cui si è reso responsabile il PRANDINA Andrea è qualificabile come percossa (non vi è in atti alcuna documentazione medica che consenta di certificare una alterazione funzionale qualificabile come lesione). Per la percossa, il massimo della sanzione è pari ad anni uno di squalifica, ma, nel caso di specie, alla luce della giovane età del giocatore, pare più adeguata la sanzione della squalifica pari a mesi otto che deve ridursi a mesi sei in considerazione del fatto che il ragazzo è intervenuto a seguito del comportamento del padre, l’allenatore PRANDINA Alberto, vero ed unico responsabile di quanto accaduto e che, anche per il pessimo esempio dato ai suoi giocatori ed in particolare al proprio figlio non merita alcuna riduzione della sanzione che invece è assolutamente adeguata alla condotta tenuta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 41 della Delegazione Provinciale di Novara, delibera di ridurre a mesi sei la squalifica inflitta al giocatore PRANDINA Andrea. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.
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