COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d)Reclamo della Società SANMARTINESE in riferimento alla regolarità della posizione della giocatrice MOSCIA Carlotta nella gara SANMARTINESE – US CARRARA 90 del 20.04.2008 valida per il Campionato di Serie D Femminile – Play Off

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d)Reclamo della Società SANMARTINESE in riferimento alla regolarità della posizione della giocatrice MOSCIA Carlotta nella gara SANMARTINESE – US CARRARA 90 del 20.04.2008 valida per il Campionato di Serie D Femminile – Play Off Il reclamo in oggetto con il quale la Società SANMARTINESE lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società CARRARA 90 della giocatrice MOSCIA Carlotta in quanto “giovane” calciatrice non autorizzata a partecipare alla gara in violazione dell’art. 34 N.O.I.F. deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine. L’esame del merito dell’impugnazione è, infatti, precluso in ragione della delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play-off dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. inclusa in C.U. n. 37 punto 1.1 del 632008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta. Detta delibera prevede che i “reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 46 comma 3 C.G.S. dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24,00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte…”. Nel caso di specie, rilevato che la gara in oggetto era valida per i play-off del relativo campionato e che il presente reclamo è stato inviato in data 5.5.2008 (ricevuto in data 13.5.2008), ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della società SANMARTINESE deve essere ritenuta inammissibile. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara 1. INAMMISSIBILE il ricorso della società SANMARTINESE nonché la Società medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo di €: 130,00 che non risulta versata.
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