COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale B) Ricorso della A.S.D. VOLUNTAS CALCIO SUNA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale Verbano-Cusio Ossola n. 37 del 1.5.2008, con il quale veniva comminata la squalifica per sette gare al giocatore ZANINETTA Alessandro (gara Voluntas Suna/Comignago del 20.4.2008-Campionato III categoria girone VCO)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52
del 5 Giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
B) Ricorso della A.S.D. VOLUNTAS CALCIO SUNA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale Verbano-Cusio Ossola n. 37 del 1.5.2008, con il quale veniva comminata la squalifica per sette gare al giocatore ZANINETTA Alessandro (gara Voluntas Suna/Comignago del 20.4.2008-Campionato III categoria girone VCO)
Con il ricorso in oggetto la società Voluntas Suna richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato sig. Zaninetta Alessandro, affermando che quest’ultimo non avrebbe compiuto i gesti violenti nei riguardi di un giocatore della squadra avversaria così come riportati nel rapporto arbitrale, ma si sarebbe unicamente limitato a dare un paio di spinte al predetto giocatore, ricevendole a sua volta.
In sede di audizione, il dirigente della società ricorrente ha ammesso la responsabità degli altri tesserati squalificati coinvolti nella rissa verificatasi a fine gara, ma ha ribadito l’estraneità dello Zaninetta, affermando di essere in possesso di un video realizzato da uno spettatore che confermerebbe tale circostanza.
La Commissione Disciplinare disponeva l’acquisizione del video ed invitava la ricorrente a produrlo, rinviando il procedimento di una settimana; seppure in ritardo, il video veniva inviato a mezzo posta dalla società ricorrente, ma la sua visione da parte del giudicante non consentiva di escludere il coinvolgimento del sig. Zaninetta negli scontri avvenuti a fine gara ed il compimento dei gesti violenti da parte del medesimo nei riguardi del giocatore della squadra avversaria.
Premesso quanto sopra, codesta Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha individuato in modo inequivoco anche il giocatore Zaninetta tra quelli che, al termine dell’incontro, hanno violentemente colpito con calci e pugni il giocatore della squadra avversaria che si trovava a terra; il direttore di gara ha inoltre confermato la circostanza alla Commissione Disciplinare in sede di audizione telefonica.
Non v’è dubbio pertanto che la condotta ascritta al sig. Zaninetta , capitano del Voluntas Suna, giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, con conseguente addebito alla A.S.D. Voluntas Calcio Suna della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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