COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale C) Ricorso della società G.S.D. SAN REMO 72 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 50 del 2252008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ROERO CASTELLANA – SAN REMO 72 disputata in data 1852008, Campionato di I Categoria – Play-off

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale C) Ricorso della società G.S.D. SAN REMO 72 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 50 del 2252008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ROERO CASTELLANA - SAN REMO 72 disputata in data 1852008, Campionato di I Categoria – Play-off Con ricorso inviato in data 2352008 la Società SAN REMO 72 impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore PUGLIESE Alex e ne chiede la riduzione. La società ricorrente rileva che, con la squalifica inflitta al proprio giocatore, sono state sanzionate due condotte diverse ovverosia la gomitata inflitta ad un avversario che ha determinato l’espulsione dal campo del PUGLIESE e il successivo alterco intercorso con un sostenitore avversario allorquando il calciatore è uscito dal recinto di gioco per recarsi tra il pubblico a seguire l’evolversi della gara. In tale frangente, il giocatore del SAN REMO 72 sarebbe stato pesantemente insultato da alcuni spettatori che facevano, tra l’altro, uso di un megafono ed avrebbe avuto una comprensibile reazione. Si sostiene pertanto nel reclamo che la sanzione dovrebbe limitarsi a censurare il fatto di gioco. Il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto riferisce in modo puntuale e preciso che il PUGLIESE, dopo un contrasto di gioco, con pallone non più a distanza, colpiva volontariamente con una gomitata un giocatore avversario. Quanto all’episodio successivo, accaduto al termine del primo tempo, il direttore di gara riferisce che il cancello che separa gli spogliatoi dal pubblico non era regolarmente chiuso e che il PUGLIESE, dopo averlo varcato, colpiva uno spettatore con un pugno al labbro facendolo sanguinare. In conseguenza del fatto si creava un assembramento di persone che determinava il successivo intervento dei Carabinieri. Nessun dubbio che la condotta tenuta sul campo sia grave e meriti la sanzione della squalifica per tre gare. In riferimento a quanto accaduto al di fuori del recinto di gioco, l’arbitro non ha potuto far atro che riferire quanto da egli stesso rilevato ma non può certo essersi reso conto degli antefatti e delle cause che hanno determinato la lite. Sono intervenuti i Carabinieri e sarà l’Autorità Giudiziaria a fare piena luce sull’incivile episodio, applicando, se del caso le sanzioni previste dal codice penale. Pertanto, anche per non interferire in eventuali indagini, in conformità a quanto richiesto, si ritiene di limitare la sanzione al solo fatto di gioco. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società SAN REMO 72 RIDUCE A tre gare la squalifica a carico del giocatore PUGLIESE Alex Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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