COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOGNETTI Alessandro, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 3 lett. d) Reg. A.I.A. previgente (oggi art. 40 comma 4 punto d) .

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 5 Giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOGNETTI Alessandro, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 3 lett. d) Reg. A.I.A. previgente (oggi art. 40 comma 4 punto d) . Con atto del 1648 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. BOGNETTI Alessandro, arbitro effettivo facente parte della Sezione A.I.A. di Vercelli, per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, in particolare per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver invitato pubblicamente su un forum di un suo sito internet gli arbitri ad esprimere commenti su episodi, calciatori, altre componenti tecniche e gare, anche quelle per le quali erano stati designati. Il presente procedimento trae origine da una nota inviata alla Procura Arbitrale da parte del Presidente del Comitato Regionale A.I.A. Piemonte e Valle d’Aosta destinatario, a sua volta, di una segnalazione datata 10112006 dell’esistenza di un sito internet che – si asseriva – “lede ripetutamente i principi indicati nel regolamento A.I.A. art. 40 comma 3 lett. d). Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, venivano acquisite copie delle pagine a video del sito www.arbitri.com ed interrogato l’arbitro effettivo BOGNETTI Alessandro il quale, avendo ammesso di essere il gestore di detto sito, veniva deferito per l’odierno giudizio. Nella seduta 2358, avanti a questa Commissione sono comparsi l’arbitro incolpato sig. BOGNETTI Alessandro e l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale. Il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva il BOGNETTI della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti) ma il tesserato incolpato dichiarava di non voler aderire ad alcun accordo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico del sig. BOGNETTI l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro. Il BOGNETTI ammetteva di essere intestatario e gestore del sito internet di cui al capo di incolpazione, ma contestava gli addebiti. In particolare, pur riconoscendo di aver esortato gli arbitri, attraverso la rete, a riferire episodi relativi alle gare, sosteneva che la norma regolamentare, che si assume violata, non contiene un divieto assoluto per gli arbitri di fare dichiarazioni, ma solo fino a quando si è pronunciato il Giudice Sportivo. L’incolpato sottolineava altresì come il sito esista fin dal 2001 e l’invito a partecipare al dibattito sia stato pubblicato dal 2004 a fronte di un’unica segnalazione di illecito effettuata nel 2006. Evidenziava, inoltre, che, come risultava dalla documentazione acquisita, era stato specificato che agli arbitri “è proibito lasciare dichiarazioni su partite arbitrate se non con previa autorizzazione dell’A.I.A” e precisava che lo scopo del forum era “aiutare gli arbitri a crescere favorendo discussioni tecniche astratte”. Infine precisava che, nella sua attuale configurazione, il sito riporta testualmente l’art. 40 Reg. A.I.A vigente e che amministratori e moderatori vigilano quotidianamente sul contenuto dei contributi ed intervengono eliminandoli quando vengano giudicati illeciti o offensivi. Il Procuratore Federale replicava richiamando il testo integrale della norma di regolamento che si assume violata e sostenendo che proprio le dichiarazioni rese dall’incolpato, lungi dall’escluderne la responsabilità, aggravano la situazione visto che, nell’attuale attività, il sito dovrebbe escludere la presenza di contributi indebiti. Viceversa, veniva esibita copia di pagina web, scaricata nei giorni precedenti dal sito in questione, in cui era riportata l’analisi di una partita con considerazioni dettagliate ed indicazione di nomi. L’arbitro incolpato faceva rilevare che quanto testè contestato è estraneo al presente procedimento e, a domanda della Commissione, precisava che, oltre a svolgere le funzioni di moderatore, è solito intervenire nei dibattiti che si instaurano nel forum. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto premesso che l’oggetto del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dall’accertamento della realizzazione da parte dell’incolpato della condotta riportata nel capo di incolpazione, dall’idoneità della medesima ad integrare le violazioni contestate ed, eventualmente, dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Considerazioni relative all’opportunità, utilità, legittimità ed eventuali modalità di allestimento di un sito internet, gestito da un arbitro tesserato, che si occupi dei problemi della categoria esulano dall’ambito del presente procedimento e costituiscono materia che, è auspicabile, venga trattata e decisa nelle competenti sedi di compilazione dei regolamenti. Ora, non esiste alcun dubbio in relazione alla realizzazione da parte dell’incolpato della condotta addebitata. Il BOGNETTI, laureato in informatica, ha ammesso di aver allestito il sito, di esserne il responsabile ed il gestore fin dal 2001 e che i documenti acquisiti sono la riproduzione su carta di quanto appariva a video nel periodo 20062007. Del pari, non risulta in atti che l’arbitro incolpato si sia reso personalmente responsabile della violazione dell’art. 40 Reg. A.I.A. Non è stata acquisita, infatti, alcuna pubblicazione effettuata sul sito riferibile ad esperienze arbitrali dell’incolpato. Anche i documenti esibiti alla Commissione dal Procuratore Federale trattano di esperienze pacificamente riferibili ad altri arbitri ed inoltre, coma ha giustamente fatto rilevare il BOGNETTI, non si riferiscono al periodo in contestazione. Rimane, peraltro. da valutare se l’invito ai colleghi pubblicato sul sito nella configurazione 20062007 si risolva in un’esortazione a contravvenire al Regolamento. Ciò rileva in quanto il deferimento si riferisce non solo alla violazione della disposizione dell’articolo 40 reg. AIA ma anche alla violazione del generale ed essenziale contenuto dell’articolo 1 CGS. Nella pagina web scaricata il 2117 l’invito alla partecipazione al forum è così formulato: “In questo forum potete raccontare tutte le vostre esperienze: le partite che arbitrate, le curiosità o gli eventi particolari che vi sono accaduti arbitrando. Potete dire come vi siete comportati in certe circostanze e chiedere cosa avrebbe fatto qualcun altro. Potete raccontare le cose belle che avete azzeccato così come le vostre papere. C’è una semplice regola da rispettare: NON FARE I NOMI”. Lo scritto prosegue con l’elencazione delle indicazioni che non si possono effettuare e con l’esortazione a non farsi riconoscere “… non fate nemmeno il vostro nome. Restate nell’anonimato” e si conclude con la seguente frase:: Tutto questo perché agli arbitri è proibito lasciare dichiarazioni sulle partite arbitrate se non con previa autorizzazione dell’A.I.A.”. Così come configurata, la pagina web si presta ai seguenti rilievi: - le cautele adottate ai fini di non rendere riconoscibili i tesserati protagonisti degli episodi narrati sono palesemente insufficienti. Un episodio curioso, un errore grossolano ecc sono fatti che normalmente vengono riportati dalla stampa o che comunque rimangono impressi nella mente di tutti i protagonisti i quali ben potrebbero riconoscersi ed essere riconosciuti nell’evento riportato nel forum, nonostante l’omessa indicazione dei nominativi di partecipanti e squadre e del girone di campionato di riferimento. - L’invito a restare nell’anonimato favorisce la delazione e comunque l’espressione di giudizi sul comportamento di altri tesserati; fatti che, anche quando non integrano l’illecito di cui all’art. 5 C.G.S (art. 4 del Codice vigente all’epoca dei fatti)., certo non giovano al buon funzionamento dell’Organizzazione Federale. - La parafrasi del disposto della prima parte dell’art. 40 Reg. A.I.A., preceduta da “tutto questo perché…”, lungi dal costituire un monito a non infrangere la norma, suona come un incentivo realizzare la condotta vietata dalla norma medesima dietro il paravento dell’anonimato, evitando, quindi, di essere individuati e di patirne le conseguenze sanzionatorie. - La frase così come formulata denota inoltre piena consapevolezza del dettato e della portata della disposizione citata. In base a quanto rilevato si ritiene che il sig. BOGNETTI Alessandro, nella gestione del sito web, come configurato nel periodo in contestazione, abbia esortato i colleghi alla violazione del Regolamento che ne disciplina l’attività. Tale comportamento si connota, quindi, come sleale e scorretto e si caratterizza come contrario alla disposizione dell’art. 1 C.G.S. Valutata la gravità del fatto, appare pertanto equa la sanzione dell’inibizione per tre mesi P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor BOGNETTI Alessandro la sanzione dell’inibizione per tre mesi.
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