COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della società U.S. VIGNOLESE in relazione alla gara VIGNOLESE -VAL BORBERA del 3182008, Coppa Italia – Categoria PROMOZIONE Girone 16
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11/09/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della società U.S. VIGNOLESE in relazione
alla gara VIGNOLESE -VAL BORBERA del 3182008,
Coppa Italia – Categoria PROMOZIONE Girone 16
Con ricorso inviato in data 292008 la Società U.S. VIGNOLESE interpone
reclamo per irregolare posizione del giocatore PAPPADA’ Antonio schierato
dalla società avversaria nella gara in oggetto
.S
ostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva
prendere parte alla gara essendo stato squalificato per un ulteriore
turno da questa Commissione con provvedimento incluso nel C.U. n. 9 del
1392007 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per irregolare
partecipazione alla penultima gara di Coppa Italia disputata dalla
squadra di appartenenza.
Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il PAPPADA’,
essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.
6, ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflitta.
Detta sanzione infatti, cumulata a quella precedentemente comminata
portava a due i turni di squalifica da scontare e pertanto la mancata
partecipazione all’ultima gara di Coppa della scorsa stagione non è
sufficiente a far ritenere espiata la punizione.
La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla
società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Va ricordato che, a norma dell'art. 19 comma 11 n..1 nuovo C.G.S., "le
sanzioni ….inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione
alle gare di Coppa Italia o delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati
regionali si scontano nelle rispettive competizioni…".
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e
pertanto la Commissione Disciplinare
DELIBERA
come segue:
- alla società A.C. VAL BORBERA viene inflitta la sanzione della perdita
della gara con il seguente risultato:
- VIGNOLESE - VAL BORBERA 3 - 0
- al giocatore PAPPADA’ Antonio viene inflitta la sanzione della
SQUALIFICA per una ulteriore giornata
- al dirigente accompagnatore della società. VAL BORBERA sig. UGGIOLI
Moreno viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1112 8;
- alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per €
150
- Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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