COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della società U.S. VIGNOLESE in relazione alla gara VIGNOLESE -VAL BORBERA del 3182008, Coppa Italia – Categoria PROMOZIONE Girone 16

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 11/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della società U.S. VIGNOLESE in relazione alla gara VIGNOLESE -VAL BORBERA del 3182008, Coppa Italia – Categoria PROMOZIONE Girone 16 Con ricorso inviato in data 292008 la Società U.S. VIGNOLESE interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore PAPPADA’ Antonio schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto .S ostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara essendo stato squalificato per un ulteriore turno da questa Commissione con provvedimento incluso nel C.U. n. 9 del 1392007 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per irregolare partecipazione alla penultima gara di Coppa Italia disputata dalla squadra di appartenenza. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il PAPPADA’, essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n. 6, ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflitta. Detta sanzione infatti, cumulata a quella precedentemente comminata portava a due i turni di squalifica da scontare e pertanto la mancata partecipazione all’ultima gara di Coppa della scorsa stagione non è sufficiente a far ritenere espiata la punizione. La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Va ricordato che, a norma dell'art. 19 comma 11 n..1 nuovo C.G.S., "le sanzioni ….inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione alle gare di Coppa Italia o delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni…". Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA come segue: - alla società A.C. VAL BORBERA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: - VIGNOLESE - VAL BORBERA 3 - 0 - al giocatore PAPPADA’ Antonio viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA per una ulteriore giornata - al dirigente accompagnatore della società. VAL BORBERA sig. UGGIOLI Moreno viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 11128; - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150 - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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