COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a) APPELLO DELLA SOCIETA’ USD BARRACUDA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. LEONARDO TORTORELLI E L’AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETA’ USD BARRACUDA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – C.U. n. 2 del 7.7.2008).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) APPELLO DELLA SOCIETA’ USD BARRACUDA AVVERSO LE
SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG.
LEONARDO TORTORELLI E L’AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA
SOCIETA’ USD BARRACUDA INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 2
del 7.7.2008).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale
presso il CR Piemonte V.A. ha applicato nei confronti del Presidente
della Soc. USD Barracuda Leonardo Tortorelli l’inibizione per mesi sei e
alla Soc. USD Barracuda l’ammenda di € 1.800,00.
Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione la ASD Barracuda ha
chiesto di riformare il provvedimento impugnato e dichiarare Leonardo
Tortorelli non responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS
sollevando da qualsiasi responsabilità la Società USD Barracuda.
In data odierna è comparso per la USD Barracuda il sig. Tortorelli e per
la Procura federale l’avv. Paolo Mormando il quale ha eccepito
preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da
parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.
La Commissione, ritenuto che:
il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di
inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente
all’invio all’Organo giudicante;
nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma
1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni
successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine
perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS;
manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di
reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna
riunione;
tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non
versata.
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