COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO FINIGUERRA (tesserato US Viguzzolese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO MESI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – C.U. n. 54 del 19.6.2008).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b) RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO FINIGUERRA
(tesserato US Viguzzolese) AVVERSO LA PROPRIA
SQUALIFICA PER OTTO MESI INFLITTA A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 54
del 19.6.2008).
letto il reclamo proposto dal calciatore Marco Finiguerra avverso la
decisione della CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. pubblicata sul
CU n. 54 del 19.6.2008, con la quale veniva inflitta la squalifica per
otto mesi a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
considerato che il reclamante ha preannunciato reclamo e richiesto copia
degli atti in data 7.7.2008, ritualmente trasmessi dalla Segreteria di
questa Commissione e ricevuti dallo stesso in data 18.7.2008;
rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi
alla data di ricezione degli stessi, a termini del disposto di cui
all’art. 37, comma 1 CGS, applicabile al procedimento de quo per effetto
del combinato disposto di cui all’art. 36, 10° e 11° comma,CGS;
rilevato che il reclamo è stato spedito alla Segreteria di questa
Commissione disciplinare il 26.7.2008, dopo la scadenza del termine di
cui al comma indicato e comunque senza prova dell’invio di copia alla
Procura federale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Marco
Finiguerra e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata.
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