COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RUSSO Carlo, direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. LUCENTO e della società A.C.D. LUCENTO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione artt. 61 comma 1 e 65 comma 1 N.O.I.F e la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RUSSO Carlo, direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. LUCENTO e della società A.C.D. LUCENTO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione artt. 61 comma 1 e 65 comma 1 N.O.I.F e la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 2688 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. RUSSO Carlo, direttore sportivo del. LUCENTO, per avere tenuto, in data 5.1.08, nei confronti dell’arbitro, un comportamento censurabile ed antiregolamentare nonché la Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni per le condotte addebitate al proprio tesserato. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata ai propri dirigenti dal sig. Ramy Massimo, arbitro appartenente alla Sezione A.I.A. di Torino, il quale riferiva che in data 5.1.08, essendo stato designato per la direzione della gara Genoa-Varese categoria Giovanissimi nell’ambito del “Torneo Piergiorgio Tappari”, organizzato e disputatosi presso il campo della società A.C.D. LUCENTO, veniva mezz’ora prima della gara avvicinato da persona presentatagli come direttore sportivo del Lucento il quale gli rivolgeva una frase del seguente tenore ” a noi interessa che il Genoa passi il turno e continui il Torneo”. Nel corso delle accurate indagini il direttore di gara descriveva il contesto nel quale sarebbe avvenuto l’incontro precisando tuttavia di aver, seppure intimidito, diretto la gara senza essere minimamente influenzato dalla condotta riferita. Il sig. RUSSO, dal canto suo, ammetteva di aver proferito la frase sopra riportata anche se il proprio intendimento non sarebbe stato quello di influenzare l’arbitro bensì quello di fare una “battuta di circostanza in quanto appassionato tifoso del Genoa” Nella seduta 10108, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale il sig. PESCE Carlo in qualità di Vice-Presidente della società LUCENTO. Nessuno compariva per il dirigente incolpato. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione del l’ammenda per € 200, 00 a carico della società LUCENTO. A carico del sig. RUSSO Carlo, il Procuratore Federale chiedeva altresì l’applicazione della sanzione dell’inibizione per tre mesi. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio che la condotta addebitata al RUSSO integri una grave violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza gravanti su tutti i tesserati. Le modalità con cui l’arbitro è stato avvicinato sono significative in proposito. Peraltro, considerato che il RUSSO ha spontaneamente ammesso gli addebiti, la sanzione può essere contenuta nei termini richiesti dal Procuratore Federale. Per quanto attiene alla società LUCENTO, vista la richiesta formulata dalle parti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva della Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor RUSSO Carlo la sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla società LUCENTO la sanzione dell’ammenda per € .200,00 (duecento0).
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