COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MASSANO Claudio, calciatore tesserato della società ASD Saviglianese e della società ASD SAVIGLIANESE per rispondere rispettivamente il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 111 comma 1 delle N.O.I.F. e la società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MASSANO Claudio, calciatore tesserato della società ASD Saviglianese e della società ASD SAVIGLIANESE per rispondere rispettivamente il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 111 comma 1 delle N.O.I.F. e la società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 26/06/08 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. MASSANO Claudio, calciatore tesserato dell’ASD SAVIGLIANESE, per avere posto in essere una condotta tesa a simulare un cambiamento di residenza al fine di conseguire il beneficio dello svincolo invece connesso ad un effettivo cambio di residenza, stabilendola fittiziamente in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente, nonché la Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio tesserato. Il presente procedimento trae origine dalla contestazione formale che la società Saviglianese ha proposto nei confronti della richiesta di svincolo comunicata dal tesserato Massano Claudio per cambio di residenza. Con una lettera inviata, in data 11/10/07, alla F.I.G.C., la Saviglianese comunicava che il calciatore Massano Claudio non si era in realtà trasferito in Sardegna in quanto risultava abitare in Alba, c.so Casale n. 116, presso i suoi genitori e che il medesimo stava proseguendo gli studi in Torino, allenandosi con altra società, il Corneliano Calcio. Del caso si occupava la Commissione Tesseramenti che a seguito di una approfondita attività istruttoria che sostanzialmente accertava l’inattendibilità di quanto dichiarato dal calciatore a sostegno dell’istanza di svincolo, rigettava il reclamo del Massano trasmettendo i relativi atti alla Procura Federale. All’esito dell’attività d’indagine svolta dal collaboratore della Procura Federale, avv. Umberto Congiatu, si è avuta ulteriore conferma della non veridicità delle dichiarazioni rese dal Massano in occasione della richiesta di svincolo. A tal proposito si sottolinea come questi non abbia risposto alla convocazione fissata per il giorno 21/05/08 presso la delegazione provinciale F.I.G.C. di Carbonia, comunicando a mezzo fax di essere impossibilitato in quanto a Torino per motivi di studio. Tale giustificazione, se pur in astratto attendibile, era però in netto contrasto con quanto il ragazzo aveva dichiarato alla Commissione Tesseramenti, allorquando affermava che gli impegni universitari, nel 2006 – 2007, lo avevano trattenuto a Torino da settembre a marzo, consentendogli invece di risiedere a S.Antioco dal marzo all’agosto 2007. Tali affermazioni sono state, inoltre, contraddette da quanto dichiarato sia dal Presidente, sig. De Bellis Gianni, che dall’allenatore, sig. Pingue Sebastiano, del Corneliano Calcio, i quali hanno dichiarato che il Massano si era più volte allenato durante il periodo estivo con tale ultima società. Nella seduta del 10/10/08, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Stefano Papa in rappresentanza della Procura Federale. E’ altresì comparso il sig. Michele Di Mauro, dirigente delegato della società Saviglianese. Non è comparso il sig. Massano Claudio regolarmente convocato. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del sig. Massano e dell’ammenda di € 500 e dell’ammonizione a carico della società Saviglianese. MOTIVI DELLA DECISIONE La condotta addebitata al calciatore Massano è stata accertata nel corso di una approfondita attività d’indagine svolta dapprima dalla Commissione Tesseramenti e, successivamente, dalla Procura Federale, da cui è emerso come il tesserato della Saviglianese non abbia stabilmente risieduto nel Comune di S.Antioco, rilasciando, quindi, agli Organi federali dichiarazioni non veritiere. Con tale comportamento il Massano ha in concreto posto in essere una condotta diretta a simulare un cambio di residenza che, nella realtà, non si è mai verificato, ciò al fine di usufruire del beneficio di cui al comma 1 dell’art. 111 delle N.O.I.F., svincolo per cambio di residenza. Così facendo il Massano ha commesso una palese violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva che sono posti alla base di ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Appare pertanto equa e commisurata alla gravità del fatto la sanzione della squalifica per mesi sei richiesta dalla Procura Federale a carico del Massano. Non può invece condividersi la richiesta di sanzione formulata dalla Procura Federale a carico della società Saviglianese per responsabilità oggettiva della stessa in relazione al fatto del proprio tesserato, posto che la condotta antisportiva posta in essere dal calciatore Massano non pare causalmente ricollegabile ad alcun comportamento della società di appartenenza, che anzi nella fattispecie, in quanto danneggiata, ha dato corso con la propria denuncia all’attività d’indagine. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor MASSANO Claudio la sanzione della squalifica per mesi sei. Respinge la richiesta di sanzione formulata a carico della società Saviglianese, ritenendola non responsabile della violazione commessa dal suo tesserato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it