COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Polisportiva REAL CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 2/10/08 sul Comunicato Ufficiale n. 17, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla rilevata irregolare posizione del calciatore BARRESI Francesco in relazione all’incontro REAL CUREGGIO – A.S.D. CAMERI del 14/9/2008 relativo al Campionato di Promozione girone A, della stagione 2008/2009.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Polisportiva REAL CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 2/10/08 sul Comunicato Ufficiale n. 17, del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in ordine alla rilevata irregolare posizione del calciatore BARRESI Francesco in relazione all’incontro REAL CUREGGIO – A.S.D. CAMERI del 14/9/2008 relativo al Campionato di Promozione girone A, della stagione 2008/2009. Considerata l’ammissibilità del reclamo proposto dalla Polisportiva REAL CUREGGIO, stante il rispetto dei termini di presentazione e l’allegazione della ricevuta che prova l’invio dello stesso alla controparte, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue: Con il reclamo in esame la Polisportiva REAL CUREGGIO chiede la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo citato in epigrafe, in forza del quale è stata dichiarata la irregolare posizione del giocatore BARRESI Francesco in relazione alla gara del campionato di promozione della stagione sportiva 2008/2009 disputata il 14/9/2008 contro l’A.S.D. CAMERI, e sono state comminate a carico della società ricorrente le sanzioni di cui all’art. 17 C.G.S.. Ad avviso del ricorrente, infatti, accogliendo il ricorso per irregolare posizione avanzato dall’A.S.D. CAMERI il Giudice Sportivo avrebbe applicato erroneamente l’art. 19, comma 11.1, C.G.S., che disciplina l’esecuzione delle squalifiche a carico dei calciatori conseguite in occasione della partecipazione a competizioni analoghe a quella in esame. Dalla documentazione agli atti si evince che il giocatore de quo venne squalificato per una giornata in forza del C.U. n. 53 del 12/6/2008, in quanto espulso dal campo nel corso della semifinale del “Campionato di Prima categoria - Finali Regionali” della stagione sportiva 2007/2008. In data 14/9/2008 tuttavia, in occasione della prima giornata disputata dalla propria squadra nel Campionato di Promozione, il BARRESI Francesco prese regolarmente parte all’incontro, come si legge nella distinta allegata al referto arbitrale e nel reclamo tempestivamente presentato al Giudice Sportivo dall’A.S.D. CAMERI. Pur rilevando che le ragioni diffusamente illustrate nel reclamo in esame evidenziano un certo grado di buona fede del ricorrente in relazione alla mancata esclusione del proprio tesserato dall’incontro del 14/9/2008, il richiamo all’art. 19, comma 11.1 appare inconferente nel caso de quo, che risulta riconducibile alla diversa previsione di cui al comma 11.3 del medesimo articolo, in ossequio al quale: “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Proprio l’esistenza di tale disposizione, infatti, contrasta apertamente con l’interpretazione offerta dal ricorrente del termine “coppe” utilizzato dal legislatore sportivo, e che egli considera in senso ampio, “ossia comprendente ogni manifestazione ufficiale diversa dal Campionato”. Invero, le espressioni: “Coppa Italia” e “Coppe Regioni” hanno un significato ben preciso, riferendosi appunto a manifestazioni ufficiali, come intuibile dalla lettura dell’art. 23, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dunque non possono essere confuse o assimilate in alcun modo ad altre competizioni a carattere ufficiale, secondo i criteri dettati dall’art. 48, comma 1, N.O.I.F., in relazione alle quali non opera il disposto dell’art. 19, comma 11.1, C.G.S.. Nel caso in esame pertanto, considerato il combinato disposto degli artt. 19, comma 11.3 e 22, comma 2, C.G.S., la squalifica del giocatore BARRESI Francesco avrebbe dovuto essere scontata proprio in occasione della prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del comunicato ufficiale n. 53 del 12/6/2008 che, secondo quanto emerge dagli atti e il ricorrente non contesta, risulta essere proprio quella disputata in data 14/9/2008 contro l’A.S.D. CAMERI. P.Q.M. La Commissione Disciplinare rigetta il reclamo della Polisportiva REAL CUREGGIO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della medesima società.
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