COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della U.S. VERRES CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 18 del 9.10.2008 all’esito della gara Verres Calcio/Bajo Dora del 21.9.2008 (Campionato di I categoria girone C) con i quali venivano comminate alla società stessa le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di € 150,00, al giocatore Bionaz Sacha la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente sig. Sassi Maurizio l’inibizione fino al 9.1.2009

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della U.S. VERRES CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale n. 18 del 9.10.2008 all’esito della gara Verres Calcio/Bajo Dora del 21.9.2008 (Campionato di I categoria girone C) con i quali venivano comminate alla società stessa le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di € 150,00, al giocatore Bionaz Sacha la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente sig. Sassi Maurizio l’inibizione fino al 9.1.2009 Con il reclamo in oggetto la U.S. Verres Calcio impugna i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bajo Dora, che aveva lamentato l’irregolare utilizzo da parte della squadra avversaria del giocatore Bionaz Sacha in costanza di squalifica. Lamenta la società Verres Calcio che, nonostante la intervenuta modifica dell’art. 46 del C.G.S., con la quale è stata attribuita al Giudice Sportivo la competenza a decidere sulla posizione dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara, la società Bajo Dora abbia impropriamente indirizzato il reclamo alla Commissione Disciplinare, in tal modo non rispettando il termine di sette giorni, previsto per l’invio del reclamo; a sostegno di tale assunto l’odierna reclamante riporta due precedenti di codesto organo giudicante a suo dire in linea con la tesi espressa. La Commissione Disciplinare ritiene che le doglianze espresse dalla società reclamante non siano meritevoli di accoglimento ed esprime in proposito le seguenti considerazioni. E’ noto che la Commissione Disciplinare ha sede presso la segreteria del Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta; come evidenziato dal Giudice Sportivo, esiste una prassi di segreteria in base alla quale, allorquando una società sportiva inoltra un reclamo presso la sede di codesto Comitato, anche se l’indicazione dell’organo giudiziario come nel caso di specie non è corretta, il relativo fascicolo viene trasmesso d’ufficio all’organo giudiziario competente ed il ricorso viene comunque considerato ammissibile. Ai fini dell’ammissibilità o meno del reclamo, quel che rileva è infatti unicamente se la società abbia rispettato il termine previsto dal C.G.S. per al suo inoltro, come avvenuto nel caso di specie; proprio per tale ragione il riferimento alla decisione di codesta Commissione Disciplinare pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 25.10.2007 non è dirimente, in quanto nell’occasione il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché non inviato entro il settimo giorno successivo allo svolgimento dell’incontro e non in quanto inviato impropriamente all’organo decisorio non competente. Anche la menzionata delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Aosta n. 17 del 26.10.2006 non è attinente al caso che in questa sede ci occupa, avendo ad oggetto una decisione assunta dal Giudice Sportivo privo di competenza al riguardo ed in assenza di ricorso. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della U.S. VERRES CALCIO, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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