COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società AUDAX-S.RITANOVARA avverso le decisioni del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Novara in ordine alla gara TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA disputatasi il 12/10/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo proposto dalla Società AUDAX-S.RITANOVARA
avverso le decisioni del Giudice sportivo
della Delegazione provinciale di Novara in ordine
alla gara TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA disputatasi
il 12/10/08 nell’ambito del Campionato di Seconda
Categoria – Girone C.
Con il reclamo in oggetto, la Società AUDAX-S.RITA-NOVARA contesta
la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice sportivo al proprio
giocatore MIRABILE Fabio per i fatti riportati dal direttore della gara
TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA, disputatasi il 12/10/08 nell’ambito del
Campionato di Seconda Categoria – Girone C, provvedimenti riportati sul
C.U. N° 16 del 16/10/08 della Delegazione provinciale di Novara..
La società reclamante nega nel modo più assoluto che il giocatore
MIRABILE Fabio abbia colpito con una testata un avversario, ma afferma
che il suddetto ha avuto il solo torto di reagire con uno spintone
all’ennesimo fallo commesso dagli avversari contro di lui.
La Società reclamante fa presente che il giocatore aveva ricevuto
innumerevoli trattenute e diversi sgambetti nel corso della partita e,
quindi, trattandosi di un gesto di comprensibile reazione, chiede la
riduzione della squalifica inflitta dal Giudice sportivo..
La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da una
qualche prova idonea a sminuire l’operato del proprio calciatore, non
regge di fronte alla circostanziata e precisa descrizione dell’episodio
effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto.
Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti
del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
devono quindi essere disattese.
L’episodio in questione, in considerazione della sua gravità, rende
incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in
ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta
tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società AUDAX-S.RITANOVARA,
perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per cinque gare inflitta al giocatore MIRABILE Fabio.
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