COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società AUDAX-S.RITANOVARA avverso le decisioni del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Novara in ordine alla gara TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA disputatasi il 12/10/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società AUDAX-S.RITANOVARA avverso le decisioni del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Novara in ordine alla gara TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA disputatasi il 12/10/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C. Con il reclamo in oggetto, la Società AUDAX-S.RITA-NOVARA contesta la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice sportivo al proprio giocatore MIRABILE Fabio per i fatti riportati dal direttore della gara TORNACO – AUDAX-S.RITA-NOVARA, disputatasi il 12/10/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C, provvedimenti riportati sul C.U. N° 16 del 16/10/08 della Delegazione provinciale di Novara.. La società reclamante nega nel modo più assoluto che il giocatore MIRABILE Fabio abbia colpito con una testata un avversario, ma afferma che il suddetto ha avuto il solo torto di reagire con uno spintone all’ennesimo fallo commesso dagli avversari contro di lui. La Società reclamante fa presente che il giocatore aveva ricevuto innumerevoli trattenute e diversi sgambetti nel corso della partita e, quindi, trattandosi di un gesto di comprensibile reazione, chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice sportivo.. La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da una qualche prova idonea a sminuire l’operato del proprio calciatore, non regge di fronte alla circostanziata e precisa descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio in questione, in considerazione della sua gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società AUDAX-S.RITANOVARA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per cinque gare inflitta al giocatore MIRABILE Fabio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it