COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e)Ricorso della società A.S.D. VALLORCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 10 del 8102008 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara SAN GRATO IVREA – VALLORCO disputata in data 5102008, Campionato di II Categoria Girone AO.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e)Ricorso della società A.S.D. VALLORCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 10 del 8102008 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara SAN GRATO IVREA - VALLORCO disputata in data 5102008, Campionato di II Categoria Girone AO. Con ricorso inviato in data 15102008 la Società VALLORCO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore ROLANDO Matteo, per tre gare il giocatore ROSTAGNO Fabio, con l’ammenda per € 150 ,00 la società medesima e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, sostiene che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta dei calciatori e della società puniti in quanto non sarebbero mai state pronunciate frasi minacciose, ma semplice critica nei confronti del direttore di gara il quale avrebbe tenuto un comportamento provocatorio anche nei confronti del pubblico. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso degli epiteti ingiuriosi e minacciosi rivolti al suo indirizzo da parte sia del ROLANDO che del ROSTAGNO. Ad avviso di chi scrive appare quanto meno azzardato sostenere che frasi del tipo “…stronzo, non finisce qua, bastardo, ci vediamo fuori….” Oppure “ …vai a finire male oggi, bastardo” non abbiano contenuto minaccioso e siano semplice espressione di critica. Ora la condotta materiale tenuta dai due giocatori sanzionati è pressoché simile, il turno di gara in più inflitto al ROLANDO si giustifica con il grado di capitano del medesimo e con la palese inidoneità dimostrata ad assumere detto ruolo. Quanto al comportamento del pubblico, la necessità di far intervenire la forza pubblica a protezione dell’incolumità fisica dell’arbitro, a fronte dell’assembramento di tifosi del VALLORCO all’uscita dall’impianto sportivo, è fatto sicuramente idoneo a far ritenere non eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. il BIANCO per reazione in seguito a un fallo, inseguiva un avversario e lo colpiva con un calcio da dietro all’altezza del fianco. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società VALLORCO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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