COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo dell’A.S.D. MAGGIATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel comunicato ufficiale n. 16 del 16/10/2008 della Delegazione Provinciale di Novara, con riferimento alla squalifica per sei gare dallo stesso applicata al giocatore GUGLIELMETTI Andrea in relazione alla gara VIRTUS MAGGIORA – MAGGIATESE, disputata in data 12/10/2008 nell’ambito del campionato di II categoria girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo dell’A.S.D. MAGGIATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel comunicato ufficiale n. 16 del 16/10/2008 della Delegazione Provinciale di Novara, con riferimento alla squalifica per sei gare dallo stesso applicata al giocatore GUGLIELMETTI Andrea in relazione alla gara VIRTUS MAGGIORA – MAGGIATESE, disputata in data 12/10/2008 nell’ambito del campionato di II categoria girone B. L’A.S.D. MAGGIATESE ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare richiedendo una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore in epigrafe indicato, colpevole di avere protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara in seguito alla concessione di un rigore a favore della squadra avversaria, e di avere spintonato il medesimo facendolo cadere a terra. Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in relazione al quantum della squalifica inflitta al sig. GUGLIELMETTI Andrea, per le ragioni di seguito evidenziate. In base alla puntuale descrizione dei fatti occorsi in occasione dell’incontro citato contenuta nel referto arbitrale si evince in sintesi che, in seguito alla concessione del rigore a favore della VIRTUS MAGGIORA, il giocatore citato iniziò a protestare in modo vibrante e minaccioso contro il direttore di gara, accompagnando le proprie proteste con una spinta vigorosa ai danni del medesimo che provocò la sua caduta a terra. Il Presidente della società ricorrente pur non contestando la natura veemente delle proteste da parte del proprio tesserato sostiene che queste non vennero accompagnate da alcuna spinta ai danni dell’arbitro. Rilevato a mero scopo tuzioristico che il referto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., e che la ricostruzione della dinamica dell’accaduto effettuata dal direttore di gara appare logica e coerente, quanto affermato in senso contrario dalla società ricorrente non è di per sé sufficiente a destituire di fondamento la ricostruzione dei fatti citata. Peraltro, le scuse rivolte all’arbitro da parte del giocatore al termine della gara, non sono tali da giustificare una riduzione della squalifica allo stesso inflitta, in quanto oltre ad apparire una indiretta conferma della spinta (e non delle sole proteste) ai danni dell’direttore di gara non sono state esplicitate immediatamente, sicché forti dubbi sussistono circa la loro spontaneità. Da ultimo, la squalifica irrogata appare del tutto congrua rispetto ai fatti, atteso che rappresenta il minimo sanzionatorio rispetto a siffatte fattispecie secondo il costante orientamento di questa Commissione Disciplinare. Tutto ciò premesso, P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo proposto dall’A.S.D. MAGGIATESE avverso la squalifica comminata dal Giudice Sportivo ai danni del sig. GUGLIELMETTI Andrea, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 16/10/2008 e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa di reclamo pari ad € 130,00, con addebito della stessa sul conto corrente della ricorrente.
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