COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo dell’A.S.D. MAGGIATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel comunicato ufficiale n. 16 del 16/10/2008 della Delegazione Provinciale di Novara, con riferimento alla squalifica per sei gare dallo stesso applicata al giocatore GUGLIELMETTI Andrea in relazione alla gara VIRTUS MAGGIORA – MAGGIATESE, disputata in data 12/10/2008 nell’ambito del campionato di II categoria girone B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
f)Reclamo dell’A.S.D. MAGGIATESE avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel
comunicato ufficiale n. 16 del 16/10/2008 della
Delegazione Provinciale di Novara, con riferimento
alla squalifica per sei gare dallo stesso applicata
al giocatore GUGLIELMETTI Andrea in relazione alla
gara VIRTUS MAGGIORA – MAGGIATESE, disputata in
data 12/10/2008 nell’ambito del campionato di II
categoria girone B.
L’A.S.D. MAGGIATESE ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare
richiedendo una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo
al giocatore in epigrafe indicato, colpevole di avere protestato con
veemenza nei confronti del direttore di gara in seguito alla concessione
di un rigore a favore della squadra avversaria, e di avere spintonato il
medesimo facendolo cadere a terra.
Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a
disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare il
provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in relazione al quantum
della squalifica inflitta al sig. GUGLIELMETTI Andrea, per le ragioni di
seguito evidenziate.
In base alla puntuale descrizione dei fatti occorsi in occasione
dell’incontro citato contenuta nel referto arbitrale si evince in sintesi
che, in seguito alla concessione del rigore a favore della VIRTUS
MAGGIORA, il giocatore citato iniziò a protestare in modo vibrante e
minaccioso contro il direttore di gara, accompagnando le proprie proteste
con una spinta vigorosa ai danni del medesimo che provocò la sua caduta a
terra.
Il Presidente della società ricorrente pur non contestando la natura
veemente delle proteste da parte del proprio tesserato sostiene che
queste non vennero accompagnate da alcuna spinta ai danni dell’arbitro.
Rilevato a mero scopo tuzioristico che il referto arbitrale fa piena
prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento
delle gare, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., e che
la ricostruzione della dinamica dell’accaduto effettuata dal direttore di
gara appare logica e coerente, quanto affermato in senso contrario dalla
società ricorrente non è di per sé sufficiente a destituire di fondamento
la ricostruzione dei fatti citata.
Peraltro, le scuse rivolte all’arbitro da parte del giocatore al termine
della gara, non sono tali da giustificare una riduzione della squalifica
allo stesso inflitta, in quanto oltre ad apparire una indiretta conferma
della spinta (e non delle sole proteste) ai danni dell’direttore di gara
non sono state esplicitate immediatamente, sicché forti dubbi sussistono
circa la loro spontaneità.
Da ultimo, la squalifica irrogata appare del tutto congrua rispetto ai
fatti, atteso che rappresenta il minimo sanzionatorio rispetto a siffatte
fattispecie secondo il costante orientamento di questa Commissione
Disciplinare.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo proposto
dall’A.S.D. MAGGIATESE avverso la squalifica comminata dal Giudice
Sportivo ai danni del sig. GUGLIELMETTI Andrea, pubblicata nel Comunicato
Ufficiale n. 16 del 16/10/2008 e, per l’effetto, dispone l’incameramento
della tassa di reclamo pari ad € 130,00, con addebito della stessa sul
conto corrente della ricorrente.
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