• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSINI Gianenzio, Presidente U.S.D. PRATESE, IASCHI Massimo e ANSELMO Marco rispettivamente Presidente e dirigente della società A.S.D. GATTINARA, PICCOLROAZ Sandro, calciatore e delle società U.S.D. PRATESE e A.C.D. GATTINARA per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 C.G.S e 39 comma 5 N.O.I.F, l’ANSELMO e il PICCOLROAZ della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ART. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, le Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSINI Gianenzio, Presidente U.S.D. PRATESE, IASCHI Massimo e ANSELMO Marco rispettivamente Presidente e dirigente della società A.S.D. GATTINARA, PICCOLROAZ Sandro, calciatore e delle società U.S.D. PRATESE e A.C.D. GATTINARA per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 C.G.S e 39 comma 5 N.O.I.F, l’ANSELMO e il PICCOLROAZ della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ART. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, le Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 259 8 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. RUSSINI ed il sig. IASCHI per avere nelle loro
rispettive qualità di Presidenti delle società PRATESE e GATTINARA,
utilizzato il calciatore PICCOLROAZ in assenza di formale tesseramento e,
quindi, senza copertura assicurativa, il sig. ANSELMO e lo stesso IASCHI
per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori la distinta
di gara con annessa dichiarazione di regolare tesseramento di tutti i
calciatori impiegati (PICCOLROAZ compreso), il PICCOLROAZ “per aver posto
in essere i comportamenti di cui alla parte motiva”, le società PRATESE e
GATTINARA per responsabilità diretta ed oggettiva nel comportamento
ascritto ai loro presidenti, dirigente e calciatore.
Nella seduta 2410 8, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. RUSSINI,
il sig. IASCHI, il sig. ANSELMO, nelle loro rispettive qualità sopra
specificate, nonché il sig.. PICCOLROAZ il quale ha precisato di essere
attualmente tesserato per la società Riversesia.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Ad eccezione del PICCOLROAZ, tutti i tesserati incolpati, anche in
rappresentanza delle società rappresentate, hanno dichiarato di aderire
alla proposta formulata dal Procuratore Federale.
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico
del sig. IASCHI mesi sei di inibizione, a carico del sig. RUSSINI mesi
quattro di inibizione, a carico del sig. ANSELMO mesi due di inibizione,’
a carico della società GATTINARA. ammenda di € 700,00 con diffida, a
carico della società PRATESE ammenda di € 350,00 con diffida
A carico del sig. PICCOLROAZ, il Procuratore Federale chiedeva
l’applicazione della sanzione della diffida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non
vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità
dei tesserati e delle Società incolpata e considerata la congruità della
sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle
parti..
In riferimento alla posizione del PICCOLROAZ, la richiesta della Procura
Federale deve essere totalmente disattesa considerato che il tesserato
incolpato non sembra, nel presente procedimento, essere gravato da alcuna
accusa.
Va innanzi tutto osservato che l’atto di deferimento non riporta a che
titolo il calciatore venga deferito a giudizio posto che non è stata
fatta alcuna menzione della sua attuale qualità di tesserato.
L’atto medesimo, inoltre, formulato in modo generico ed improprio un po’
per tutti i tesserati e le società incolpate, non riporta alcuna
contestazione al giocatore, ma la semplice enunciazione delle norme che
sarebbero state violate, in totale identità con l’ANSELMO, con un
generico richiamo alla “parte motiva” dell’atto. Oltretutto, nella parte
motiva la posizione del calciatore viene accomunata non solo a quella
dell’ANSELMO ma anche a quella dello IASCHI. cui viene addebitata una
condotta di utilizzo di calciatore privo di tesseramento, condotta che il
PICCOLROAZ non può aver tenuto essendo egli stesso il calciatore
utilizzato.
Ora, secondo quanto sopra riportato mentre, seppure a fatica si è potuto
riordinare il coacervo degli addebiti mossi agli altri incolpati, per il
PICCOLROAZ si brancola nel buio più assoluto, a nulla valendo, siccome
tardive, le precisazioni effettuate nel corso della seduta dal
rappresentante della Procura.
E’ inutile sottolineare che l’esigenza di chiarezza, puntualità e
precisione nella contestazione degli addebiti è giustificata dalla
necessità di mettere l’incolpato in condizione di esercitare il proprio
diritto di difesa e chi giudica nella condizione di poter valutare la
sussistenza o meno dei fatti e la loro conformità alla normativa da
applicare.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare
applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni:
- a carico del sig. IASCHI Massimo mesi sei di inibizione
- a carico del sig. RUSSINI Gianenzio mesi quattro di inibizione,
- a carico del sig. ANSELMO Marco mesi due di inibizione,
- a carico della società A.S.D. GATTINARA. ammenda di € 700,00 con
diffida,
- a carico della società U.S.D. PRATESE ammenda di € 350,00 con
diffida
dichiara non luogo a provvedere nei confronti del calciatore PICCOLROAZ
Sandro.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSINI Gianenzio, Presidente U.S.D. PRATESE, IASCHI Massimo e ANSELMO Marco rispettivamente Presidente e dirigente della società A.S.D. GATTINARA, PICCOLROAZ Sandro, calciatore e delle società U.S.D. PRATESE e A.C.D. GATTINARA per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 C.G.S e 39 comma 5 N.O.I.F, l’ANSELMO e il PICCOLROAZ della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ART. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, le Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S."