COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della U.S. PONTECURONE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Prov. Alessandria n. 14 del 16.10.2008, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 11.10.2010 al giocatore GERVASUTTI Matteo (gara Pontecurone/Cassano Calcio del 11.10.2008 – Campionato Juniores Provinciale)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della U.S. PONTECURONE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Prov. Alessandria n. 14 del 16.10.2008, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 11.10.2010 al giocatore GERVASUTTI Matteo (gara Pontecurone/Cassano Calcio del 11.10.2008 - Campionato Juniores Provinciale) Con il ricorso in oggetto la U.S. PONTECURONE richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. GERVASUTTI Matteo, sminuendo la gravità di quanto accaduto a fine gara sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale, sostenendo altresì la fortuità del gesto violento compiuto nei riguardi del direttore di gara ed affermando infine che il giocatore stesso non aveva mai tenuto un comportamento simile in passato. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che a seguito della conclusione dell’incontro, quando le due squadre erano negli spogliatoi, i giocatori della società ospite schiamazzavano in modo eccessivo, tanto da determinare una situazione di nervosismo tra i giocatori della società Pontecurone che tentavano di uscire dal loro spogliatoio. Il direttore di gara riusciva a calmare gli animi, ma quando la situazione era ormai tranquilla il sig. GERVASUTTI, guardandolo negli occhi, lo colpiva violentemente e con cattiveria in piena fronte con due bottiglie d’acqua piene ed ancora confezionate nell’involucro. Non possono quindi esservi dubbi in ordine alla volontarietà del gesto, così come non v’è dubbio che la gravità della condotta del giocatore GERVASUTTI Matteo giustifichi l’applicazione di una severa e rigorosa sanzione, tenuto anche conto del fatto che tale gesto non può essere equiparato ad una semplice percossa, stante la pericolosità delle conseguenze che ne potevano derivare. Tuttavia codesta Commissione, tenuto anche conto del fatto che non risulta agli atti documentazione medica attestante la durata dei postumi riportati dall’arbitro, ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE Al 30.6.2010 la squalifica comminata al giocatore GERVASUTTI Matteo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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