COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società Sportiva G.S.D. GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 21 DEL 30/10/2008 (Gara Genola – Cavour, del 19/10/08, campionato Promozione).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società Sportiva G.S.D. GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 21 DEL 30/10/2008 (Gara Genola - Cavour, del 19/10/08, campionato Promozione). Con reclamo tempestivamente proposto e debitamente notificato alla controparte, la Società Sportiva G.S.D. Genola ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Genola – Cavour, svoltasi in data 19/10/08, con la quale è stata applicata alla ricorrente la sanzione della perdita della gara in seguito all’applicazione dell’art. 17 comma 5 del C.G.S.. A sostegno del proprio ricorso la società Genola, pur ammettendo l’errore e la conseguente violazione regolamentare, evidenzia come in realtà lo svolgimento dell’incontro non ne sia stato in alcun modo influenzato e che, al contrario, l’erronea sostituzione abbia portato uno svantaggio alla ricorrente visto che dopo pochi minuti aveva segnato la squadra avversaria. Il ricorso non può trovare accoglimento. Vero è che la violazione regolamentare si è protratta solo per pochi minuti, ma è giurisprudenza costante di questa Commissione considerare prevalente l’aspetto formale dell’irregolarità sanzionata ai sensi dell’art. 17 comma 5 C.G.S., rispetto a valutazioni di carattere sostanziale che, non potendo essere ancorate a parametri di giudizio certi ed oggettivi, finirebbero per inficiare la corretta ed uniforme applicazione della regola stessa. Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, r i g e t t a il ricorso proposto dalla società G.S.D. Genola, ponendo a carico della stessa la tassa di reclamo che non risulta versata.
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