COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società U.C.D. ARBORIO avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 611 8 Delegazione Provinciale di Vercelli in relazione alla gara VILLANOVA – ARBORIO del 12102008, Campionato di II Categoria Girone VC
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della società U.C.D. ARBORIO avverso
delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15
del 611 8 Delegazione Provinciale di Vercelli in
relazione alla gara VILLANOVA – ARBORIO del
12102008, Campionato di II Categoria Girone VC
Con ricorso inviato in data 10112008 la Società U.C.D. ARBORIO
interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il
quale il Giudice Sportivo infliggeva. alla società ARBORIO la sanzione
della perdita della gara con il seguente risultato: VILLANOVA – ARBORIO 3
– 0; la sanzione dell’AMMENDA per € 350 nonché la penalizzazione di 1
punto in classifica; ai giocatori BELVISO Natale tesserato per la società
PRATESE e BORRUTO Simone tesserato per la società SAN ROCCO la sanzione
della SQUALIFICA fino al 282 9 e al dirigente accompagnatore della
società. ARBORIO sig. ARDISSONE Gianni la sanzione dell’INIBIZIONE fino
al 306 9; con il reclamo viene richiesta unicamente la riduzione delle
squalifiche comminate agli atleti.
La Società ricorrente si scusa per l’accaduto sostenendo che i fatti
accertati sono accaduti a causa della superficialità di un dirigente e
che i giocatori sanzionati sono stati traditi dalla smania di giocare e
dalla carenza di comunicazioni da parte della Federazione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Innanzi tutto va precisato che, vertendo il ricorso solo ed
esclusivamente sull’entità delle squalifiche comminate ai giocatori e non
su circostanze che potrebbero mutare il risultato della gara, l’esame nel
merito non è precluso dal mancato avviso alla controparte.
Quanto alla posizione del BELVISO e del BORRUTO, le condotte accertate
sono pacificamente contrarie al dovere di lealtà correttezza e probità
che deve ispirare il comportamento di tutti i tesserati e pertanto il
giudizio di gravità formulato dal Giudice di primo grado appare del tutto
congruo ai fatti a nulla valendo le poco credibili giustificazioni
avanzate dalla Società ricorrente.
Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il ricorso presentato dalla Società U.C.D. ARBORIO dichiarando la
medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata:
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