COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. LE GRANGE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 20112008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LE GRANGE – LIBERTAS BIELLA CARISIO disputata in data 16112008, Campionato di Promozione Girone D.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della società U.S.D. LE GRANGE avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25
del 20112008 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta, in relazione alla gara LE GRANGE –
LIBERTAS BIELLA CARISIO disputata in data
16112008, Campionato di Promozione Girone D.
Con ricorso inviato in data 21112008 la Società LE GRANGE si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica
per quattro gare il giocatore BARBI Luca, e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente riconosce la ricostruzione del fatto riportata
nella delibera impugnata, tuttavia in ragione della pregressa correttezza
del giocatore ritiene che il comportamento del BARBI possa essere
valutato con meno rigore.
Il ricorso può trovare accoglimento.
Tenuto conto che, come risulta dal referto, la manata all’avversario che
ha dato luogo all’espulsione del BARBI, traeva origine da un precedente
fallo subito, tale condotta appare adeguatamente sanzionata con due
giornate di squalifica aumentate di un ulteriore turno di gara per le
volgari offese rivolte all’arbitro.
Viceversa non si ritiene di dover sanzionare il gesto di stizza che ha
determinato la rottura della bandierina del calcio d’angolo siccome
compiuto sul “terreno amico” e ai danni di una società che, attraverso il
ricorso, reclama essa stessa maggiore benevolenza.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica a carico di BARBI Luca, rideterminandone la durata in tre
turni di gara.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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